In sostanza, in conseguenza dell’ammontare dello stock di partecipazioni (al di sotto o al di sopra di una certa soglia percentuale del capitale), il regime impositivo viene differenziato.
Questa modalità di tassazione viene ora radicalmente mutata a opera della Legge di Bilancio 2018, nel senso che il DDL attualmente all’esame del Senato prevede l’omogeneizzazione tra le due tipologie di partecipazioni, ai fini sia delle plusvalenze che degli utili generati.
Entrambe queste componenti verranno quindi sottoposte all’imposizione del 26%, rispettivamente a mezzo di ritenuta a titolo di imposta (dividendi) e di imposta sostitutiva (plusvalenze).
Quanto alla decorrenza, va precisato che:
- per i dividendi, le nuove misure riguarderanno gli utili percepiti dal 1° gennaio 2018;
- per le plusvalenze, quelle realizzate dal 1° gennaio 2019.
È altresì prevista una disciplina transitoria, in base alla quale, per gli utili “qualificati” formatisi fino al 2017, continueranno ad applicarsi le percentuali attualmente previste di concorso al reddito.
La tassazione previgente
Secondo quanto finora previsto, i dividendi percepiti da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, relativi a partecipazioni qualificate, sono soggetti a imposizione limitatamente al 49,72% del relativo ammontare (art. 47, comma 1, T.U.I.R.). L’aliquota di concorso alla base imponibile IRPEF è stata elevata – rispetto al previgente 40% – dal D.M. 2 aprile 2008.
Le plusvalenze relative a partecipazioni qualificate concorrono all’imponibile del cedente nella medesima misura del 49,72%, a norma degli artt. 67 e 68 del T.U.I.R.
Tale aliquota di concorso al reddito, però, deve ritenersi modificata in conseguenza della riduzione dell’aliquota IRES a opera della Legge di Stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208), dal 27,50% al ...