Provvigioni da intermediazione
In linea generale si fa presente che le prestazioni di servizi rese da un intermediario (provvigioni da intermediazione) seguono la regola generale della tassazione nel Paese in cui è “stabilito” il committente che abbia lo status di soggetto passivo (art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972) e ciò indipendentemente dal luogo in cui si considera effettuata l’operazione principale.
Si fa presente, comunque, che beneficiano della non imponibilità IVA i servizi di intermediazione relativi (art. 9, 1° comma, n. 7 del D.P.R. n. 633/1972):
- a beni in importazione, in esportazione o in transito;
- ai trasporti internazionali di persone o di beni;
- ai noleggi e alle locazioni di cui al n. 3 del citato art. 9;
- ad operazioni effettuate fuori dalla UE.
Inoltre, beneficiano della non imponibilità IVA anche i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio, relativi a prestazioni eseguite fuori dal territorio comunitario (art. 9, 1° comma, n. 7-bis del D.P.R. n. 633/1972).
Quando il committente non è un soggetto passivo (quindi, nei rapporti B2C), la prestazione di intermediazione si considera invece territorialmente rilevante nello Stato membro in cui si considera effettuata l’operazione principale intermediata.
Prestatore | Committente | Rilevanza dell’operazione intermediata | Regime IVA | Modalità contabili |
Italiano (soggetto passivo IVA) | Italiano privato | Italia | IVA in Italia | Fattura del prestatore |
Italiano privato | Altro Stato della UE diverso dall’Italia | IVA del Paese della UE (diverso dall’Italia) | Fattura previa identificazione IVA (identificazione diretta o rappresentante fiscale) del prestatore italiano | |
Soggetto passivo IVA stabilito in altro ...
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