Vengono riconosciute due forme di leasing:
- operativo (poco diffuso nella prassi e sostanzialmente assimilabile al noleggio);
- finanziario, che si distingue per la presenza degli elementi di seguito indicati: a) diritto di riscatto del bene da parte dell’utilizzatore al termine della locazione; b) durata del contratto prossima alla vita utile del bene; c) valore attuale dei canoni prossimo al costo originario del cespite.
Tale schema contrattuale è finalizzato al soddisfacimento, da parte della società di leasing, del fabbisogno finanziario del locatario, sostituendosi ad esso nell’acquisto del bene e concedendolo poi in locazione allo stesso utilizzatore verso il pagamento di canoni periodici (si tratta quindi, nella sostanza, di una forma di finanziamento per l’acquisto del bene strumentale).
Secondo il principio OIC n. 1, le operazioni di leasing finanziario sono rappresentate dai contratti di locazione di beni materiali (mobili e immobili) o immateriali (ad esempio, software), acquistati o fatti costruire dal locatore (lessor) su scelta e indicazione del conduttore (lessee), il quale ne assume tutti i rischi e ha la facoltà di divenire proprietario dei beni al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito (riscatto).
Il principio contabile internazionale IAS n. 17, relativo alla contabilizzazione delle operazioni di locazione, definisce:
- leasing finanziario: la locazione in base alla quale vengono sostanzialmente trasferiti in capo all’utilizzatore tutti i rischi ed i benefici connessi alla proprietà del bene, ed in ...