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Penali contrattuali deducibili fiscalmente

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Fisco

Penali contrattuali deducibili fiscalmente

venerdì, 08 settembre 2017
Con Ordinanza 5 luglio 2017, n. 16561, la Cassazione, intervenendo in tema di deducibilità dei costi, ha affermato che le penali previste dai contratti per ritardata consegna alla clientela non hanno finalità sanzionatorie o punitive, ma svolgono la funzione di rafforzare il vincolo negoziale e predeterminare il risarcimento in caso di inadempimento. Non avendo finalità sanzionatorie sono quindi inerenti all’attività dell’impresa ex articolo 75 del T.U.I.R. all’epoca vigente e, pertanto, sono deducibili dal reddito di impresa quale sopravvenienza passiva.
Scritto da: Servidio Salvatore
Il caso riguarda una controversia relativa all’impugnazione di un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società di armamento per il recupero a tassazione, a fini IRPEG e IRAP, di interessi attivi di mora maturati nel 1998 sul corrispettivo ad essa dovuto da una società committente per la costruzione di due navi – commessa per la quale anche la contribuente era incorsa in ritardi nella consegna, maturando a suo carico penali di pari importo, ove la Commissione tributaria regionale, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’appello della contribuente, ritenendo illegittimo, in parte qua, l’atto impositivo, in considerazione che:


  • pur potendo l’importo degli interessi attivi per ritardo nei pagamenti essere individuati nell’an e nel quantum, tuttavia gli stessi non sono mai stati corrisposti, né mai sono stati richiesti per cui non vi era motivo della loro iscrizione fra le poste contabili;

  • il comportamento contabile della società costruttrice è corretto, considerato che la stessa era a sua volta debitrice per penalità da ritardo, per cui si sarebbe inutilmente creata una partita contabile di giro "crediti-costi", coerentemente annullata dalle parti contraenti che, con nuova ed autonoma pattuizione, ne hanno disposto l’integrale compensazione, comportando tale transazione una perdita legittimamente deducibile;

  • l’art. 75, comma quarto, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (vigente ratione temporis, ora art. 109), avrebbe imposto di tenere conto, nell’accertamento, del costo rappresentato dalla penale dovuta per il ritardo nella consegna, in quanto anch’esso risultante da elementi certi e precisi desumibili dalla stessa pattuizione contrattuale dalla quale sono desunti gli interessi attivi di mora oggetto di recupero fiscale.



Il conseguente ricorso per Cassazione viene articolato dall’ente impositore in distinte censure, deducendosi violazione degli artt. 56, 66, 71 e 75, previgenti, del T.U.I.R., in quanto:


  • in base all’art. 75, comma 1, T.U.I.R., il regime fiscale degli interessi di mora è regolato dal principio di ...
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