 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
Articoli
Antiriciclaggio: gli obblighi dei professionisti in tema di utilizzo del denaro contante

Articolo

Fisco

Antiriciclaggio: gli obblighi dei professionisti in tema di utilizzo del denaro contante

giovedì, 31 agosto 2017
Nel presente articolo esaminiamo la disciplina dell’utilizzo del contante e dei pagamenti tracciabili, la segnalazione delle operazioni sospette e le sanzioni, alla luce delle novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 90 del 25 maggio 2017.
Scritto da: Fiaccola Luigi

Utilizzo di denaro contante e assegni



Anche se l’art. 49 del Decreto antiriciclaggio ha subito modifiche ed integrazioni, è stato confermato il divieto di trasferire, tra soggetti diversi, denaro contante e titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore oggetto di trasferimento è, complessivamente, pari o superiore a 3.000 euro; i predetti pagamenti devono essere effettuati esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.A. e istituti di moneta elettronica.

Il trasferimento effettuato per il tramite degli intermediari bancari e finanziari deve avvenire mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi intermediari della somma in contanti.

Il trasferimento pari o superiore al fissato limite di 3.000 euro, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando avviene con più pagamenti, inferiori alla soglia, mediante “operazioni frazionate”.

Al fine di fare chiarezza sulla terminologia adottata dal legislatore, è bene precisare che, secondo il riformulato decreto antiriciclaggio, il “denaro contante” è costituito da:


  • banconote, in euro o in valute estere, aventi corso legale;

  • monete metalliche, in euro o in valute estere, aventi corso legale.



Con l’espressione “mezzi di pagamento” si intendono:


  • il denaro contante;

  • gli assegni bancari e postali;

  • gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili;

  • i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento;

  • le carte di credito e le altre carte di pagamento;

  • le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.



Con il termine “operazione” si intende:


  • l’attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento;

  • l’attività consistente nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale;

  • la stipula di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell’esercizio dell’attività professionale o commerciale.



Le “operazioni collegate” sono considerate “operazioni tra loro ...
  • Se sei già registrato o abbonato effettua il login
  • Se vuoi abbonarti, scopri tutte le offerte.
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati