Le novità del decreto semplificazioni in materia di rimborsi IVA
L’art. 13 del D.Lgs. n. 175/2014 ha sostituito l’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, innovando significativamente la disciplina relativa all’esecuzione dei rimborsi IVA. Le modifiche, entrate in vigore il 13 dicembre 2014, hanno la finalità di semplificare e accelerare l’erogazione dei rimborsi IVA, eliminando inoltre l’obbligo generalizzato di prestazione della garanzia, con la conseguente significativa riduzione dei costi per ottenere i rimborsi annuali e trimestrali nonché con la contrazione della tempistica di lavorazione per il venir meno della fase amministrativa di richiesta e di riscontro della validità delle garanzie.
Sul piano degli adempimenti, le modifiche introdotte con il riformulato art. 38-bis consentono una notevole semplificazione per i contribuenti, prevedendo per i rimborsi annuali e trimestrali IVA l’utilizzo di istituti, come il visto di conformità, già presenti in materia di compensazione. In particolare, le novità di maggior rilievo riguardano:
- l’innalzamento da 5.164,57 a 15.000 euro dell’ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti;
- la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a 15.000 euro senza prestazione della garanzia, presentando una dichiarazione annuale o un’istanza trimestrale munita di visto di conformità, o sottoscrizione alternativa, e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla norma;
- la previsione della obbligatorietà della garanzia per i rimborsi superiori a 15.000 euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio.
L’art. 7-quater, comma 32, del D.L. n. 193/2016 ha aumentato a 30.000 euro il precedente limite di 15.000 euro per ottenere i rimborsi IVA senza prestazione della garanzia e senza apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa dell’organo di controllo contabile. Alla luce delle indicazioni contenute nella Circ. Agenzia delle entrate 30 dicembre 2014, n. 32 (§ 2.1), il limite di 30.000,00 euro è da intendersi riferito non alla singola ...