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Il nuovo modello TR per la compensazione orizzontale dei crediti IVA trimestrali

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Fisco

Il nuovo modello TR per la compensazione orizzontale dei crediti IVA trimestrali

martedì, 18 luglio 2017
L’Agenzia delle entrate, con Provvedimento n. 124040 del 4 luglio 2017, ha approvato il nuovo Modello TR, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati, da utilizzare a partire dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al secondo trimestre dell’anno 2017, da presentare entro il 31 luglio 2017.

Le novità del decreto semplificazioni in materia di rimborsi IVA



L’art. 13 del D.Lgs. n. 175/2014 ha sostituito l’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, innovando significativamente la disciplina relativa all’esecuzione dei rimborsi IVA. Le modifiche, entrate in vigore il 13 dicembre 2014, hanno la finalità di semplificare e accelerare l’erogazione dei rimborsi IVA, eliminando inoltre l’obbligo generalizzato di prestazione della garanzia, con la conseguente significativa riduzione dei costi per ottenere i rimborsi annuali e trimestrali nonché con la contrazione della tempistica di lavorazione per il venir meno della fase amministrativa di richiesta e di riscontro della validità delle garanzie.

Sul piano degli adempimenti, le modifiche introdotte con il riformulato art. 38-bis consentono una notevole semplificazione per i contribuenti, prevedendo per i rimborsi annuali e trimestrali IVA l’utilizzo di istituti, come il visto di conformità, già presenti in materia di compensazione. In particolare, le novità di maggior rilievo riguardano:


  • l’innalzamento da 5.164,57 a 15.000 euro dell’ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti;

  • la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a 15.000 euro senza prestazione della garanzia, presentando una dichiarazione annuale o un’istanza trimestrale munita di visto di conformità, o sottoscrizione alternativa, e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla norma;

  • la previsione della obbligatorietà della garanzia per i rimborsi superiori a 15.000 euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio.



L’art. 7-quater, comma 32, del D.L. n. 193/2016 ha aumentato a 30.000 euro il precedente limite di 15.000 euro per ottenere i rimborsi IVA senza prestazione della garanzia e senza apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa dell’organo di controllo contabile. Alla luce delle indicazioni contenute nella Circ. Agenzia delle entrate 30 dicembre 2014, n. 32 (§ 2.1), il limite di 30.000,00 euro è da intendersi riferito non alla singola ...
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