Il regime in questione comporta l’esclusione di parte (il 50% a regime) del reddito imponibile ai fini IRES e IRAP, nonché del relativo valore della produzione netta IRAP, associati all’utilizzo diretto o indiretto di beni immateriali, con l’esclusione dei diritti su opere dell’ingegno.
L’agevolazione trova distinta applicazione per ogni singolo bene immateriale (“intangible”), riconducibile a tipologie come quelle dei brevetti, dei marchi, del know how.
L’art. 56 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, adeguandosi a un indirizzo dell’OCSE, ha eliminato i marchi di impresa dal novero dei beni immateriali agevolabili. I marchi sono pertanto esclusi dal patent box, ma, per i soggetti con esercizio e periodo di imposta solare, solo per i periodi di imposta per i quali le opzioni sono state esercitate successivamente al 31 dicembre 2016 (e quindi dal 2017 in poi).
Aspetti generali
La patent box si fonda sul progetto congiunto OCSE-G20 denominato “Base Erosion and Profit Shifting” (BEPS) – con particolare riguardo all’Azione 5 – nonché sulle linee guida della stessa OCSE sulla determinazione dei prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e per le amministrazioni fiscali, approvate dal Consiglio di tale organizzazione in data 22 luglio 2010, e successive versioni.
Entro tale cornice, l’art. 1, commi 37-45, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha introdotto un regime opzionale di tassazione agevolata applicabile ai redditi derivanti dall’utilizzazione o dalla concessione in uso di alcune tipologie di beni immateriali.
Il regime agevolato risulta applicabile a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (2015 per i soggetti “solari”).
Con D.M. 30 luglio 2015 sono state introdotte le puntuali disposizioni operative ...