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La gestione delle note di rettifica di malattia ex ENPALS

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Lavoro

La gestione delle note di rettifica di malattia ex ENPALS

mercoledì, 22 febbraio 2017
L’INPS emette note di rettifica relative alla malattia ex ENPALS, dove viene richiesta l’applicazione dell’aliquota contributiva aggiuntiva a titolo di indennità economica di malattia. Vediamo il parere della Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro del 17 gennaio 2017.
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale da qualche mese emette note di rettifica relative alla malattia ex ENPALS, dove viene richiesta l’applicazione dell’aliquota contributiva aggiuntiva (34,28% anziché 33%) a titolo di indennità economica di malattia.

In buona sostanza, la quota aggiuntiva richiesta a titolo di indennità economica di malattia è pari all’1,28%, anche se la normativa in vigore non ha mai disposto ufficialmente l’obbligo del versamento del contributo malattia per le aziende dello spettacolo.

È opportuno ricordare che la pretesa emessa dall’INPS ha un forte impatto sulle aziende e sugli stessi Consulenti in quanto, oltre a richiedere un esborso economico anche a mezzo avviso di addebito, rappresenta una causa ostativa al rilascio del DURC.

La posizione dell’INPS



Nel settore dello spettacolo, la tutela relativa all’assicurazione economica di malattia trova la sua principale fonte normativa nel D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947 e la predetta assicurazione opera in favore di “tutti” i lavoratori iscritti alla gestione ex ENPALS (art. 3 del predetto D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947).

Tutti i lavoratori dello spettacolo sono tutelati dall’assicurazione economica di malattia. L’obbligo della contribuzione insorge per il datore di lavoro/committente a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro sia essa di tipo subordinato ovvero riconducibile ad una delle diverse fattispecie di lavoro parasubordinato o autonomo, ivi inclusa la prestazione professionale resa da soggetto titolare di partita IVA (Circc. nn. 134363 AGO e 1065 RCV del 21 maggio 1980; Circc. nn. 10314/1983, 180/1987, 1/2003).

Nell’ambito delle predette circolari si specifica che l’obbligo contributivo sussisteva con riferimento a tutti i lavoratori dello spettacolo e che la possibilità di esonero dal versamento del contributo di finanziamento dell’indennità economica poteva ricorrere esclusivamente in presenza di eventuali accordi contrattuali che garantissero nella ricorrenza dell’evento la corresponsione dell’intera retribuzione.

In seguito, il D.L. n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011, ha definitivamente stabilito che, a partire dal 1° maggio 2011, ...
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