Esclusione dal pagamento dell’imposta per le cessioni di beni eseguite con introduzione nel deposito IVA
Il quarto comma dell’art. 50-bis del D.L. n. 331/1993 elenca le operazioni che possono beneficiare del regime che rinvia il pagamento dell’imposta all’atto dell’estrazione dei beni dal deposito.
Le operazioni in questione possono essere distinte in due gruppi:
operazioni che presuppongono una contestuale introduzione fisica dei beni nei depositi IVA, vale a dire:- gli acquisti intracomunitari di beni eseguiti mediante introduzione in un deposito IVA (art. 50-bis, comma 4, lett. a), D.L. n. 331/1993);
- le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA (art. 50-bis, comma 4, lett. b), D.L. n. 331/1993);
- le cessioni di beni, nei confronti di soggetti identificati in altro Stato membro dell’Unione europea, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA (art. 50-bis, comma 4, lett. c), D.L. n. 331/1993);
- le cessioni dei beni elencati nella tabella A-bis allegata al D.L. n. 331/1993, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA, effettuate nei confronti di soggetti diversi da quelli identificati in altri Paesi membri (art. 50-bis, comma 4, lett. d), D.L. n. 331/1993);
operazioni eseguite su beni che si trovano già nei depositi IVA, vale a dire:- le cessioni di beni custoditi in un deposito IVA (art. 50-bis, comma 4, lett. e), D.L. n. 331/1993);
- le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro, salvo che si tratti di cessioni intracomunitarie soggette ad imposta nel territorio dello Stato (art. 50-bis, comma 4, lett. f), D.L. n. 331/1993);
- le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio dell’Unione europea (art. 50-bis, comma 4, lett. g), D.L. n. 331/1993);
- le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni custoditi in un deposito IVA, anche ...