Al riguardo si ricorda che il consumatore ha diritto di recedere da qualunque contratto a distanza (salvo i casi di esclusione di cui all’art. 59 del Codice del Consumo), senza alcuna penalità e senza specificare il motivo, entro il termine di 14 giorni di calendario decorrenti:
- per i contratti che riguardano beni dal giorno di acquisizione del possesso fisico da parte del consumatore;
- nel caso di beni multipli oggetto di un unico ordine e di diverse consegne il termine decorre dalla data di acquisizione del possesso fisico dell’ultimo bene da parte del consumatore;
- nel caso di bene costituito da lotti ovvero pezzi multipli il termine decorrere dalla data di acquisizione del possesso fisico dell’ultimo lotto ovvero pezzo di bene da parte del consumatore;
- nel caso di contratti di consegna periodica di beni il termine decorrere dalla data di acquisizione del possesso fisico del primo bene da parte del consumatore;
- per i contratti che riguardano servizi dal giorno della conclusione del contratto.
Risulta opportuno ricordare, inoltre, che il commercio elettronico indiretto nei rapporti B2C, a determinate condizioni, è soggetto alla disciplina IVA riservata alle cd. “vendite a distanza” ovvero per corrispondenza (cfr. Riss. 21 luglio 2008, n. 312/E, 15 novembre 2004, n. 133/E e 5 novembre 2009, n. 274/E).
Affinché il commercio elettronico indiretto sia assimilato alle vendite a distanza, ovvero per corrispondenza, devono coesistere le seguenti condizioni:
- l’acquirente deve essere un privato consumatore ovvero un soggetto assimilato (si pensi, in tale ultima ipotesi, ad un professionista che effettua l’acquisto non nella sfera professionale ma in quella privata, quindi, senza spendere la propria ...