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Prenotazioni on-line di alloggi in strutture ricettive: il parere delle Entrate sui servizi di intermediazione

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Fisco

Prenotazioni on-line di alloggi in strutture ricettive: il parere delle Entrate sui servizi di intermediazione

lunedì, 19 settembre 2016
In una consulenza giuridica resa lo scorso 6 settembre 2016 l’Agenzia delle entrate, ha esaminato il trattamento IVA delle prenotazioni on-line di alloggi in strutture ricettive non gestite in forma imprenditoriale o in abitazioni private messe a disposizione per brevi periodi (rapporti B2C).
Scritto da: Setti Stefano
Al giorno d’oggi, nella generalità dei casi, le prenotazioni di alberghi, camere, B&B, ecc. vengano gestite on-line affidandosi ad intermediari on-line (si pensi ad es. trivago, expedia, e-dreams, booking, ecc.).

Da parte degli operatori di settore vi è da sempre la difficoltà di come trattare ai fini fiscali tali intermediazioni, soprattutto nei casi in cui l’intermediazione avvenga nei confronti di privati consumatori (ovvero soggetti senza partita IVA), per meglio dire nei rapporti B2C.

Sul tema l’Agenzia delle entrate è intervenuta con alcuni documenti di prassi e da ultimo con una consulenza giuridica del 6 settembre 2016 resa a Federalberghi.

Attenzione: la prenotazione alberghiera (e più in generale per i contratti di fornitura di servizi relativi all’alloggio) nei confronti di privati consumatori (ovvero soggetti passivi non IVA) vi è l’esclusione, salvo diverso accordo tra le parti, del diritto di recesso (art. 59 del Codice del Consumo).





L’intermediazione on-line nel settore alberghiero (e simili) non è commercio elettronico diretto



L’Agenzia delle entrate, in tema di IVA, con le Riss. n. 199/E del 16 maggio 2008 e n. 312 del 21 luglio 2008, ha chiarito che:


  • il servizio di prenotazione alberghiera mantiene la natura di servizio di intermediazione immobiliare anche se reso attraverso l’utilizzo di un sito Internet, al quale i potenziali clienti si collegano per effettuare la prenotazione;

  • l’operazione non è, dunque, qualificabile come “commercio elettronico diretto” (di cui all’art. 7-ter e 7-sexies del D.P.R. n. 633/1972) ai fini della territorialità IVA. Infatti, così come era stato chiarito dalla stessa Agenzia delle entrate “il mezzo elettronico costituisce un mero strumento di raccolta delle prenotazioni e viene utilizzato come un mezzo di comunicazione equiparabile, per ciò che qui interessa, ad un telefono o ad un fax”. A medesime conclusioni si perviene prendendo a riferimento l’art. 7, par. 3 del Reg. UE n. 282/2011 all’interno del quale ...
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