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Fabbricati rurali: non basta la categoria catastale

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Fisco

Fabbricati rurali: non basta la categoria catastale

mercoledì, 14 settembre 2016
La Cassazione, con Sentenza n. 16179 del 2016, chiarisce che il presupposto indispensabile per l’attribuzione della qualifica di “fabbricato rurale” – rappresentato dall’iscrizione nella categoria catastale A/6 o D/10 – non è comunque sufficiente, dovendo essere correlato all’effettivo esercizio di attività agricola.
Scritto da: Dell'Erba Caterina
Con la Sent. 3 agosto 2016, n. 16179, la Corte di Cassazione ha ripreso in esame il requisito di ruralità dei fabbricati, ma in senso contrario all’interpretazione secondo cui i benefici sono correlati soltanto alla categoria catastale dell’immobile.

Il presupposto indispensabile per attribuire la qualifica di “fabbricato rurale” è costituito dal possesso della qualifica catastale nella categoria A/6 o D/10.

Ma ciò non appare sufficiente poiché il requisito deve essere necessariamente correlato all’esercizio delle attività agricole cioè se è utilizzato per la coltivazione dei fondi, l’allevamento degli animali e per le attività connesse, cioè per la manipolazione, la trasformazione, la conservazione, la valorizzazione o la commercializzazione dei prodotti agricoli.

Il fabbricato deve possedere le caratteristiche indicate all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, per cui deve essere necessaria l’utilizzazione per lo svolgimento dell’attività agricola di cui all’art. 2135 c.c.

Più in particolare, il comma 3-bis indica quali sono le attività per le quali è riconosciuto il requisito di ruralità, con le relative agevolazioni, cioè deve trattarsi di costruzioni:


  • destinate alla protezione delle piante;

  • destinate alla conservazione dei prodotti agricoli;

  • destinate alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento degli animali;

  • destinate all’allevamento e al ricovero degli animali;

  • destinate all’attività di agriturismo ai sensi di quanto è previsto dalla L. 20 febbraio 2006, n. 96;

  • adibite ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a 100, assunti in conformità a quanto è previsto dalla normativa in materia di collocamento;

  • adibite ad abitazione per le persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna;

  • adibite ad ufficio dell’azienda agricola;

  • adibite all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso;

  • destinate alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se tali operazioni sono effettuate da cooperative.



È necessaria l’iscrizione in catasto della qualifica ...
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