 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
Articoli
Il lavoro straordinario nel CCNL Metalmeccanici Industria

Articolo

Lavoro

Il lavoro straordinario nel CCNL Metalmeccanici Industria

venerdì, 01 aprile 2016
Nell’ultimo rinnovo contrattuale del CCNL Metalmeccanici Industria ci sono state alcune innovazioni legate agli orari di lavoro e in particolare a quelle inerenti il lavoro straordinario. Vediamole nel dettaglio.
Scritto da: Iori Emanuele
In coerenza con gli ammodernamenti apportati in materia di orario di lavoro, nel CCNL Metalmeccanici industria (il CCNL Metalmeccanici industria è scaduto il 31 dicembre 2015, ma è ancora in vigore: si sta lavorando alla piattaforma per il rinnovo) si è provveduto all’eliminazione della previsione che qualificava il lavoro straordinario come “eccezionale”, termine ora sostituito dalla definizione legale secondo la quale “il ricorso a prestazioni straordinarie deve essere contenuto”.

Le regole principali sono:


  • è considerato lavoro straordinario quello eseguito dopo l’orario giornaliero;

  • il lavoro straordinario sarà contenuto nei limiti massimi di 2 ore giornaliere e 8 ore settimanali;

  • è fissato un limite massimo complessivo di 200 ore annuali per ciascun lavoratore, tale limite aumenta in considerazione al numero dei dipendenti (le aziende fino a 200 dipendenti hanno un limite massimo individuale annuo fissato in 250 ore);

  • per l’attività di manutenzione, installazione e montaggi il limite massimo annuo è fissato in 260 ore;

  • nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo, nell’ipotesi di distribuzione dell’orario settimanale in 5 giorni (dal lunedì al venerdì) sarà ammesso il prolungamento del lavoro straordinario, nella giornata del sabato, nei limiti della misura massima settimanale, oltre le 2 ore giornaliere, qualora ciò sia richiesto da esigenze di riparazione e manutenzione.



Nel contempo, ai soli fini del computo dei limiti massimi individuali annui per ciascun lavoratore pari a 200, 250 o 260 ore, a seconda della dimensione o attività aziendale, è stata introdotta la nozione legale di “orario effettivo” e cioè “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. Ciò comporta l’esclusione, dal calcolo delle predette soglie, dei periodi di mancata prestazione lavorativa come, ad esempio, le assenze per malattia, sciopero, permessi, ecc.

Prestazioni “esenti”



Altra modifica di rilievo rispetto alla precedente pattuizione, ...
  • Se sei già registrato o abbonato effettua il login
  • Se vuoi abbonarti, scopri tutte le offerte.
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati