Con riferimento alle annualità dal 2011 in poi, nella G.U. del 25 settembre 2015, è stato pubblicato un nuovo decreto ministeriale, che porta la data del 16 settembre 2015.
Va ricordato al riguardo che il co. 5 dell’art. 38 del D.P.R. n. 600/173 prevede espressamente che “La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale”.
Si tratta dunque di una normale attività di “manutenzione” dello strumento che, come avremo modo di precisare meglio nel prosieguo del presente contributo, non ha portato a modifiche particolarmente consistenti sulla metodologia di quantificazione delle spese e sugli elementi utilizzabili.
L’intervento opera le principali modifiche sulla base delle criticità segnalate dal Garante della privacy e del contenuto del relativo parare emanato il 21 novembre 2013.
La struttura della disposizione normativa ricalca il contenuto della precedente decreto del 2012 e, più in particolare è costituita dal testo del decreto vero e proprio, composto da 5 articoli, accompagnato dai seguenti documenti:
- Allegato 1 costituito dalla tabella sui kilowatt medi della tipologia di nucleo familiare necessari alla quantificazione delle spese per elementi certi legati al mantenimento dei mezzi di trasporto;
- Tabella A nella quale sono indicate, parte prima, le spese rilevanti ai fini dell’accertamento e, parte ...