In questo intervento, rinviando ad analisi successive i riflessi di carattere fiscale dell’istituto, esaminiamo le necessarie e propedeutiche problematiche di natura civilistica alla luce degli interventi dottrinari assunti in particolare dal Notariato del Triveneto e dal Notariato Toscano; in tale ultimo contributo, in particolare, viene interpretata la norma societaria con una nuova chiave di lettura, suscettibile di apportare rilevanti impatti sul comparto tributario.
LA DISCIPLINA CIVILISTICA DEL RECESSO
La disciplina civilistica del recesso è contenuta per le s.r.l., nell’art. 2473 c.c., in cui si afferma che l’atto costitutivo determina quando il socio può recedere e le relative modalità.
In buona sostanza i soci possono inserire nel patto genetico della società le fattispecie che legittimano il diritto di recesso, fino al punto di stabilire che esso è libero e si traduce in un mero atto di volontà del socio recedente. .
In tutti i casi, al di là delle fattispecie che i soci vorranno stabilire, vi è la previsione di una casistica assai più consistente di eventi che, manifestatisi, rendono legittimo il recesso e che, di seguito, vengono elencati distinguendo le ipotesi comprese nel co. 1 dell’art. 2473 c.c. da quelle che sono state inserite in varie norme della nuova disciplina societaria.
Ipotesi legali di legittimazione del recesso
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