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Libro Unico del Lavoro: gestione del calendario presenze

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Libro Unico del Lavoro: gestione del calendario presenze

venerdì, 29 maggio 2015
L’introduzione del LUL ha notevolmente semplificato la struttura di gestione dei rapporti di lavoro con particolare riguardo, alla tenuta dei libri in azienda ed allo snellimento degli oneri burocratici ed economici gravanti sulle imprese in materia di gestione del personale dipendente ed ha altresì agevolato l’operato degli organi ispettivi nella prevenzione e contrasto del lavoro sommerso
Scritto da: Mancini Edoardo
ll Libro Unico del Lavoro (d’ora in poi LUL) è costituito sulla base di due elementi, le presenze del lavoratore e lo sviluppo della sua retribuzione.

Strutturalmente si presenta come un cedolino paga con aggiunta il dettaglio della presenze ed assolve alla duplice funzione di documentare ad ogni lavoratore lo stato del proprio rapporto di lavoro e agli organi di vigilanza lo stato occupazionale dell'impresa..

Sono obbligati all'istituzione e alla tenuta del LUL tutti i datori di lavoro privati:


  • Italiani e stranieri di qualsiasi settore (compresi i datori di lavoro agricoli, quelli dello spettacolo, quelli dell'autotrasporto e quelli marittimi), che operano in Italia con lavoratori italiani o stranieri;

  • Italiani che operano all'estero con lavoratori italiani o in distacco.



Datori di lavoro esclusi alla tenuta del LUL




  • I datori di lavoro domestico;

  • Le società cooperative di produzione e lavoro ed ogni altro tipo di società, anche di fatto, per il lavoro manuale e non manuale (quando sovrintendono al lavoro altrui) dei rispettivi soci. Le società, anche cooperative, sono obbligate a istituire il libro unico per i soci solo nel momento in cui gli stessi instaurano uno specifico rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, nonché per i propri dipendenti, collaboratori e associati in partecipazione con apporto di lavoro, alla medesima stregua della generalità dei datori di lavoro;

  • L'impresa familiare per il lavoro, con o senza retribuzione, del coniuge, dei figli e degli altri parenti e affini, che nell'impresa prestino attività manuale o non manuale (salvo che non siano dipendenti, collaboratori coordinati o associati in partecipazione con apporto lavorativo);

  • I titolari di aziende individuali artigiane che non occupano lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati o associati in partecipazione, ma operino con il solo lavoro del titolare o avvalendosi esclusivamente di soci o familiari coadiuvanti;

  • Le società (di persone e di capitale) e le ditte individuali del commercio (terziario) ...
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