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Il trattamento delle spese accessorie ai fini IVA

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Fisco

Il trattamento delle spese accessorie ai fini IVA

lunedì, 21 luglio 2014
Nei casi in cui le prestazioni accessorie siano imponibili ad IVA, esse scontano l’imposta secondo la stessa aliquota a cui è soggetta l’operazione principale; se, invece, sono di per sé non gravate da IVA (in quanto escluse, esenti o non imponibili), esse mantengono il trattamento loro proprio, in quanto l’accessorietà non può andare a penalizzare il cessionario/committente.
L’operazione accessoria, per meglio dire quella che assume una posizione secondaria e subordinata rispetto a quella principale a cui è collegata da un nesso di condizione necessario, segue ai fini IVA le medesime regole previste per l’operazione principale, ancorché addebitata separatamente dal prezzo pattuito per l’operazione principale. (art. 12 del DPR n. 633/1972).



CARATTERISTICHE DELLE SPESE ACCESSORIE



Per essere considerate “accessorie”, le operazioni devono essere effettuate dal fornitore o per suo conto e a sue spese.

Più in particolare, secondo quanto chiarito più volte da parte dell’Amministrazione finanziaria, perché possa configurarsi una prestazione accessoria, è necessario che si rinvengano, congiuntamente, almeno tre condizioni:

deve sussistere un’operazione principale, cui la prestazione accessoria si ricollega al fine di integrarla, completarla e/o renderla possibile;

entrambe le operazioni (principale e accessoria) devono intercorrere tra i medesimi soggetti;

l’operazione accessoria deve essere eseguita direttamente da colui che risulta essere il fornitore nell’operazione principale, ovvero, in alternativa, essa deve essere svolta da un altro soggetto, ma comunque per conto e a spese del fornitore medesimo (tipicamente sulla base di un rapporto di mandato senza rappresentanza).



COLLEGAMENTO FUNZIONALE



Allo scopo di attribuire carattere di accessorietà, è necessario che sussista un nesso di dipendenza funzionale delle operazioni accessorie rispetto a quelle principali in modo che entrambe le categorie convergano verso un obiettivo unico secondo le pattuizioni intervenute fra le parti.

In altri termini, non è sufficiente che un’operazione assuma carattere di generica utilità verso un’altra, ma occorre che la prima svolga realmente la funzione di integrare e rendere possibile la seconda.

In tema di collegamento funzionale la Corte di Giustizia avalla sostanzialmente la linea interpretativa risultante dalla prassi seguita dall’Amministrazione italiana.

Sulla base di quanto sopra ne discende che:

una prestazione, per essere considerata accessoria ad una prestazione principale, non deve avere per il committente un’autonoma utilità bensì costituire il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio ...
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