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Immissione in libera pratica di beni destinati ad altri paesi UE

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Fisco

Immissione in libera pratica di beni destinati ad altri paesi UE

lunedì, 05 maggio 2014
L’Agenzia delle Dogane, con la nota 1° aprile 2014, prot. n. 3540, ha reso noto che, a partire dall’8 aprile 2014, sono operativi i nuovi controlli automatizzati diretti ad agevolare la corretta compilazione della dichiarazione doganale di importazione e ad assicurare il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa per l’applicazione del regime di immissione in libera pratica con destinazione dei beni al consumo in altro Stato membro dell’Unione europea

OPERAZIONI CHE COSTITUISCONO IMPORTAZIONI



Ai sensi dell’art. 67, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, costituiscono importazioni:


  • le operazioni di immissione in libera pratica;

  • le operazioni di perfezionamento attivo;

  • le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni destinati ad essere riesportati “tali quali” e che, in base a disposizioni comunitarie, non fruiscono dell’esenzione totale dai dazi di importazione;

  • le operazioni di immissione in consumo di beni provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie e dai Dipartimenti francesi d’oltremare.




Ai sensi dell’art. 67, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, sono altresì soggette ad IVA:


  • le operazioni di reimportazione a scarico di esportazione temporanea fuori della Comunità europea;

  • le operazioni di reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori della Comunità europea.



Importazioni non soggette ad IVA



Ai sensi dell’art. 68, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, non sono soggette ad IVA:


  • le importazioni di beni di cui all’art. 8, comma 1, lett. c), 8-bis e 9, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, sempreché ricorrano le condizioni stabilite nei predetti articoli;

  • le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati;

  • ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione è esente da IVA o non vi è soggetta ai sensi dell’art. 72 del D.P.R. n. 633/1972;

  • la reintroduzione di beni nello stato originario, da parte dello stesso soggetto che li aveva esportati, sempreché ricorrano le condizioni per la franchigia doganale;

  • le importazioni di beni donati ad enti pubblici, ovvero ad associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonché le importazioni di beni donati a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della Legge n. 996/1970;

  • le importazioni di paste alimentari; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta; latte fresco, non concentrato né zuccherato, ...
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