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Mancata emissione di scontrini fiscali: definizione agevolata e sospensione dell'attivita

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Fisco

Mancata emissione di scontrini fiscali: definizione agevolata e sospensione dell'attivita

lunedì, 02 dicembre 2013
La Cassazione (Sent. n. 22491 del 2 ottobre 2013) si è pronunciata sul tema della sospensione dell'attività per violazioni agli obblighi strumentali IVA, stabilendo che la definizione agevolata della multa inflitta per la mancata emissione di scontrini fiscali, non evita la sanzione della sospensione dell'attività, per un periodo che va da tre giorni ad un mese
Scritto da: Servidio Salvatore
LA VICENDA La Guardia di Finanza contestava nel periodo dal 1998 al 2001, a una società in accomandita semplice, esercente attività stagionale di trattoria e pizzeria, plurime autonome violazioni delle norme che regolano l'emissione di scontrini e ricevute fiscali di cui, rispettivamente, alla L. 26 gennaio 1983, n. 18 e al D.L. 18 marzo 1976, n. 46, convertito con modificazioni dalla L. 10 maggio 1976, n. 249; di conseguenza, l'ente impositore disponeva con apposito provvedimento, in applicazione dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, la sospensione per 15 giorni dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività. La società, impugnando il provvedimento, sosteneva di avere provveduto al pagamento agevolato delle sanzioni pecuniarie derivanti dai detti processi verbali, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, il quale, nel testo vigente ratione temporis, consentiva nel termine di sessanta giorni di «... definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie». La definizione agevolata precludeva in ogni caso l'irrogazione delle sanzioni accessorie, e, a maggior ragione, anche quella della disposta sospensione. L'ente impositore replicava però che l'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997, era norma speciale rispetto all'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997, e costituiva quindi una deroga al principio di inapplicabilità delle sanzioni accessorie di cui a quest'ultima disposizione. L'adita Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, la cui decisione trovava conferma in secondo grado, ove la Commissione regionale rilevava che, seguendo il ragionamento dell'Ufficio, la sanzione di cui trattasi non aveva più come presupposto l'irrogazione della sanzione principale ma solo la definitività dell'accertamento della violazione, venendo così a perdere ...
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