La Corte Costituzionale, con ordinanza, n. 256 del 2019 - riconoscendo legittimo l’avviso di accertamento dell’Inps concernente gli sgravi contributivi all’azienda, di cui si era avvalsa per assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate, rispettivamente, nel 2015 e nel 2016, di lavoratori già beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale “a zero ore”- ha ritenuto che non possono essere equiparati i lavoratori in Cigs “a zero ore” con i soggetti disoccupati in attesa di occupazione, in quanto i primi, che fruiscono del trattamento integrativo, sono sospesi dal lavoro, sia pure completamente, ma sono in attesa di riprendere l’attività lavorativa e i secondi, invece, sono privi di occupazione.
Nel presente video viene messo in rilievo le differenze tra i due soggetti.