La Cass. pen., con sentenza n. 50919 del 2019 ha ribadito un importante principio giurisprudenziale secondo cui il consenso espresso dai lavoratori all’utilizzo di telecamere in un locale pubblico non elimina la illiceità del comportamento del datore di lavoro che ha installato un impianto di video sorveglianza senza il prescritto accordo sindacale o, in alternativa, senza l’autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del Lavoro, come previsto dall’art. 4 della l. 300/1970.
Nel video sono state illustrate le motivazioni dei giudici, che hanno condotto a ciò.