La domanda dalla quale prendiamo le mosse è:"a quali spese di riscaldamento è tenuto a concorrere colui che ha rinunciato al servizio centralizzato di riscaldamento?".
Ricordiamo che ai sensi del comma 4 dell’art. 1118 c.c., come novellato dalla legge n. 220/2012: “Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma”.