(vigenza contrattuale 01-01-2022/ 31-12-2024)
Sfera di applicazione del Ccnl
Il presente Ccnl riguarda i dipendenti dalle Aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte.
Tutela genitorialità Accr 15-03-2022 art. 58
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le relative norme in vigore e in particolare quelle di cui al D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 e successive modifiche e integrazioni.
A fare data dal 1º febbraio 2008 la lavoratrice riceve, inoltre, un trattamento di assistenza, ad integrazione di quello di Legge, fino al raggiungimento del 100% della retribuzione mensile di fatto netta per l'assenza obbligatoria di cui all'art. 22, primo comma del decreto di cui sopra.
È riconosciuto, a far data dal 1º luglio 2022, per il congedo di maternità e paternità di cui all'art. 32 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, un trattamento di assistenza aggiuntivo a quello previsto dalla Legge, così modulato:
- per la lavoratrice madre, una integrazione fino al raggiungimento del 50% della retribuzione globale di fatto, per i primi tre cinque mesi di congedo;
- per il lavoratore padre, una integrazione fino al raggiungimento del 70% della retribuzione globale di fatto, per i primi tre cinque mesi di congedo;
- per il lavoratore/lavoratrice mono genitore, un ulteriore periodo retribuito di due mesi, da usufruire entro l'ottavo anno di vita del bambino. Nei casi di adozione, sempre con riferimento al lavoratore/lavoratrice mono genitore, il periodo retribuito di due mesi di cui al presente punto, potrà essere usufruito entro otto anni dalla data di accoglimento del bambino.
Previdenza complementare Accr 15-03-2022 art. 61
In caso di adesione da parte del lavoratore ad altra forma di previdenza, il diritto al contributo fisso mensile di euro 5,00 a carico dell'Azienda decade dal momento dell'adesione stessa.
Con decorrenza dal 1º luglio 2022, l'aliquota contributiva a carico dell'Azienda è incrementata in ragione dello 0,10% della retribuzione utile per il calcolo del TFR e, pertanto, sarà pari al 2,30% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.