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Credito ZFU Centro Italia: no all'utilizzo per il pagamento dell'imposta sostitutiva

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Credito ZFU Centro Italia: no all'utilizzo per il pagamento dell'imposta sostitutiva

venerdì, 03 luglio 2020

Ad una società spetta in credito d'imposta ZFU Centro Italia, istituito con il Dl 50/2017, così come convertito nella Legge 96/2017. A seguito di un'operazione di riorganizzazione aziendale, verrà conferito nella società Alfa S.r.l.s. il ramo d'azienda di altra società, che, come chiarito dall'istante in sede di documentazione integrativa, ha sede nel perimetro della ZFU interessata, al fine di dotare l'istante di una serie di asset (licenze, certificazioni, beni mobili, arredi, know how, clientela, organizzazione aziendale, esperienza e ogni altro bene o competenza connesso allo svolgimento dell'attività). Unitamente a tale operazione è intenzione procedere alla rivalutazione dei beni conferiti.

La domanda posta dall'istante è la seguente: in qualità di conferitaria può utilizzare il credito d'imposta ZFU per il pagamento dell'imposta sostitutiva dovuta per l'operazione straordinaria (art. 176, comma 2 ter del TUIR)?

Con la pubblicazione della Risposta n. 197, l'amministrazione finanziaria ha dato parere negativo in quanto "partecipano alla formazione del reddito agevolabile solo i componenti positivi e negativi derivanti dallo svolgimento dell'attività produttiva; ne sono, invece, esclusi i componenti di natura straordinaria, in conformità alla ratio legis della misura agevolativa, diretta a limitare il beneficio di esenzione ai redditi derivanti dall'attività "ordinaria" svolta nella ZFU" (circolare n. 39/E del 24 dicembre 2013). Per la natura della norma, il credito può essere utilizzato per la riduzione dei versamenti dovuti ai fini delle imposte dirette, Irap ed IMU e dei contributi dipendenti.

 

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