È stato pubblicato in GU n. 124 del 29 maggio 2019 il DPCM 30 aprile 2019 recante “Credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, restauro o realizzazione di impianti sportivi pubblici”.
Il cd. Sport Bonus è un’agevolazione, prevista dalla Legge di Bilancio 2018, rivolto a tutte le imprese per le erogazioni liberali fatte a favore di soggetti concessionari di impianti pubblici sportivi, finalizzate a interventi di restauro o ammodernamento degli stessi, e riproposta dalla Legge di Bilancio 2019.
Ecco le principali novità elencate dal DPCM:
Ambito soggettivo
Il credito d'imposta può essere fruito da:
- persone fisiche;
- enti non commerciali;
- tutte le imprese, esercitate in forma individuale e collettiva;
- stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.
Ambito oggettivo
Il credito d'imposta, riconosciuto nella misura del 65 % delle erogazioni liberali effettuate nel corso dell'anno solare 2019, spetta:
- alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile;
- ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Modalità di effettuazione delle erogazioni liberali
Le erogazioni liberali devono essere corrisposte mediante pagamento con:
- bonifico bancario;
- bollettino postale;
- carte di debito, carte di credito e prepagate;
- assegni bancari e circolari.
Fruizione del credito d'imposta da parte delle persone fisiche e degli enti che non esercitano attività commerciali
Il credito d’imposta spettante alle persone fisiche e agli enti che non esercitino attività commerciali “deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi 2019, e può essere usato in diminuzione delle imposte dovute sulla base di tale dichiarazione”.
I soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi dei commi da 621 a 626 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non possono cumulare il credito d'imposta con altra agevolazione fiscale a fronte delle medesime erogazioni.
Ottenimento del beneficio da parte dei soggetti titolari di reddito di impresa
L’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicherà sul proprio sito istituzionale:
- un apposito avviso sui termini e sulle modalità di presentazione della richiesta con la quale i soggetti titolari del reddito di impresa possono ottenere il beneficio;
- un elenco degli ammessi all’agevolazione secondo il criterio temporale di ricevimento delle richieste.
Qualora l'importo complessivo dei contributi riconosciuti sia inferiore alla disponibilità della finestra di riferimento, e vi siano delle richieste rimaste insoddisfatte, l’Ufficio competente pubblicherà l’elenco degli ulteriori soggetti ammessi, sino all’esaurimento delle risorse disponibili. Successivamente, l’Ufficio per lo Sport pubblicherà sul proprio sito internet istituzionale l’elenco degli ulteriori soggetti a cui è stato riconosciuto il beneficio fiscale.
Le somme, invece, eventualmente rimaste inutilizzate nella prima finestra confluiranno in quella successiva.
Il credito d'imposta è riconosciuto in due finestre temporali di centoventi giorni ciascuna, entro cui richiedere l’agevolazione, che si apriranno rispettivamente:
- il 30 maggio 2019;
- il 15 ottobre 2019.
Fruizione del credito d'imposta da parte dei soggetti titolari di reddito di impresa
Una volta riconosciuto, il credito d’imposta è utilizzabile, in tre quote annuali di pari importo (2019, 2020 e 2021), a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ufficio per lo Sport dell’elenco dei soggetti cui è stato riconosciuto.
La norma sancisce che l’utilizzo del credito deve avvenire esclusivamente in compensazione (ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), presentando il modello F24 mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Inoltre, l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dall’Ufficio per lo Sport, pena lo scarto del modello F24.
Ai fini del controllo degli utilizzi delle tre quote annuali del credito d’imposta, l’Ufficio per lo Sport trasmette l’elenco dei beneficiari all’Agenzia delle entrate, indicando:
- i codici fiscali di tali soggetti;
- l’importo del credito riconosciuto a ciascuno di essi;
- le eventuali variazioni e revoche.
Il credito d’imposta non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Dovrà essere indicato:
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data di riconoscimento dello stesso;
- nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.