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Ravvedimento operoso LIPE

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Ravvedimento operoso LIPE

giovedì, 01 gennaio 2026

Il ravvedimento operoso per la LIPE (Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche IVA) serve a sanare l’omesso, errato o tardivo invio della comunicazione trimestrale all’Agenzia delle Entrate, prevista dall’art. 21‑bis del D.L. 78/2010.

Ogni trimestre l’impresa o il professionista deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate la LIPE (modello trimestrale IVA), entro i seguenti termini:

  • I trimestre (gen–mar)        31 maggio
  • II trimestre (apr–giu)         30 settembre
  • III trimestre (lug–set)        30 novembre
  • IV trimestre (ott–dic)         28 febbraio dell’anno successivo

Se la comunicazione viene inviata in ritardo o non inviata, si può ricorrere al ravvedimento operoso prima dell’avviso di contestazione.

 

In caso di omesso o ritardato invio l’art. 11, comma 2‑ter, del D.Lgs. 471/1997 stabilisce:

  • sanzione da 500 a 2 000 euro per omessa, errata o incompleta comunicazione;
  • anzione ridotta a metà (250 – 1 000 euro) se la trasmissione avviene entro 15 giorni dalla scadenza.

Riduzioni con ravvedimento operoso

 

Applicando l’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, la sanzione può essere ridotta proporzionalmente al tempo di regolarizzazione.

Tipo di ravvedimento

Termine

Percentuale della sanzione ordinaria (500 €)

Entro 15 giorni

Ravvedimento sprint

1/15 del 15% = 1% → € 5

Entro 30 giorni

Ravvedimento breve

1/10 del 15% = 1,5% → € 7,50

Entro 90 giorni

Ravvedimento medio

1/9 del 15% = 1,67% → € 8,35

Entro 1 anno

Ravvedimento lungo

1/8 del 30% = 3,75% → € 18,75

Oltre 1 anno ma entro 2

 

1/7 del 30% = 4,29% → € 21,45

Oltre 2 anni

 

1/6 del 30% = 5% → € 25

In pratica, la base di calcolo più comune è 500 € (omissione totale), salvo violazioni parziali valutate discrezionalmente.

Come regolarizzare

I passi per procedere alla regolarizzazione sono:

  • Predisporre e trasmettere la LIPE mancante o corretta tramite i canali telematici Entratel/Fisconline.
  • Versare la sanzione ridotta con F24 – sezione Erario:
  • Codice tributo 8911 – “Sanzioni da ravvedimento – altre violazioni tributarie”,
  • Anno di riferimento: quello cui si riferisce la LIPE,
  • Importo = sanzione ridotta.
  • Versare eventuali interessi e IVA dovuta, se il ritardo comporta anche un versamento tardivo.

Il ravvedimento non è più ammesso dopo:

  • la notifica di un atto formale di contestazione/sanzione;
  • l’avvio di un controllo relativo a quella specifica comunicazione.

 

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