Il ravvedimento operoso per la LIPE (Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche IVA) serve a sanare l’omesso, errato o tardivo invio della comunicazione trimestrale all’Agenzia delle Entrate, prevista dall’art. 21‑bis del D.L. 78/2010.
Ogni trimestre l’impresa o il professionista deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate la LIPE (modello trimestrale IVA), entro i seguenti termini:
- I trimestre (gen–mar) 31 maggio
- II trimestre (apr–giu) 30 settembre
- III trimestre (lug–set) 30 novembre
- IV trimestre (ott–dic) 28 febbraio dell’anno successivo
Se la comunicazione viene inviata in ritardo o non inviata, si può ricorrere al ravvedimento operoso prima dell’avviso di contestazione.
In caso di omesso o ritardato invio l’art. 11, comma 2‑ter, del D.Lgs. 471/1997 stabilisce:
- sanzione da 500 a 2 000 euro per omessa, errata o incompleta comunicazione;
- anzione ridotta a metà (250 – 1 000 euro) se la trasmissione avviene entro 15 giorni dalla scadenza.
Riduzioni con ravvedimento operoso
Applicando l’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, la sanzione può essere ridotta proporzionalmente al tempo di regolarizzazione.
|
Tipo di ravvedimento |
Termine |
Percentuale della sanzione ordinaria (500 €) |
|
Entro 15 giorni |
Ravvedimento sprint |
1/15 del 15% = 1% → € 5 |
|
Entro 30 giorni |
Ravvedimento breve |
1/10 del 15% = 1,5% → € 7,50 |
|
Entro 90 giorni |
Ravvedimento medio |
1/9 del 15% = 1,67% → € 8,35 |
|
Entro 1 anno |
Ravvedimento lungo |
1/8 del 30% = 3,75% → € 18,75 |
|
Oltre 1 anno ma entro 2 |
|
1/7 del 30% = 4,29% → € 21,45 |
|
Oltre 2 anni |
|
1/6 del 30% = 5% → € 25 |
In pratica, la base di calcolo più comune è 500 € (omissione totale), salvo violazioni parziali valutate discrezionalmente.
Come regolarizzare
I passi per procedere alla regolarizzazione sono:
- Predisporre e trasmettere la LIPE mancante o corretta tramite i canali telematici Entratel/Fisconline.
- Versare la sanzione ridotta con F24 – sezione Erario:
- Codice tributo 8911 – “Sanzioni da ravvedimento – altre violazioni tributarie”,
- Anno di riferimento: quello cui si riferisce la LIPE,
- Importo = sanzione ridotta.
- Versare eventuali interessi e IVA dovuta, se il ritardo comporta anche un versamento tardivo.
Il ravvedimento non è più ammesso dopo:
- la notifica di un atto formale di contestazione/sanzione;
- l’avvio di un controllo relativo a quella specifica comunicazione.