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Fondazione Studi Commercialisti del Lavoro: approfondimento sulla struttura della retribuzione e salario minimo

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Fondazione Studi Commercialisti del Lavoro: approfondimento sulla struttura della retribuzione e salario minimo

mercoledì, 14 maggio 2025

Con l’approfondimento in oggetto, la Fondazione studi ha voluto effettuare una comparazione del trattamento economico-normativo previsto nei Paesi presi quale campione di riferimento: Italia, Francia, Spagna, Germania, Romania e Svezia.
La scelta di tali paesi mira a dare una mappatura globale delle aree dello spazio comunitario comprendendo Stati mediterranei, centro-europei e scandinavi.

Di seguito una tabella che riepiloga le principali caratteristiche dei diversi paesi messi a confronto e analizzate nell’approfondimento.

ITALIA

  • Il trattamento retributivo è definito dalla contrattazione collettiva che consente di far rientrare i trattamenti economici all’interno dell’area definita dall’art. 36 della Costituzione. A questo si aggiunge l’art. 51 del D.Lgs. n. 8172015 che prevede il coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali più rappresentative al fine di garantire, non solo che le retribuzioni previste siano espressione di una concertazione collettiva, ma anche che i soggetti coinvolti godano di una legittimazione fornita dall’ampia rappresentatività.
  • Alla contrattazione collettiva è altresì demandata la previsione di mensilità aggiuntive ed eventuali indennità ulteriori, ad esclusione della tredicesima mensilità che nel nostro paese ha na derivazione legale e spetta per legge a tutti i lavoratori subordinati.
  • Altra previsione di derivazione normativa è il Trattamento di Fine rapporto: l’art. 2120 del codice civile prevede il diritto a tale spettanza fissandone anche le regole per la maturazione ed annessa quantificazione.

FRANCIA

  • Disciplina normativa Code du travail a cui si affiancano le Conventions Collectives, si tratta quindi di contrattazione collettiva di settore nazionale con deleghe alla negoziazione decentrata, anche aziendale.
  • Il trattamento economico da parte della contrattazione collettiva non potrà in nessun caso essere inferiore al salario minimo garantito (SMIC) che è fissato per legge su base oraria e periodicamente aggiornato in base all’andamento inflattivo e al costo della vita.
  • Non sono previste mensilità aggiuntive e sono rimesse alla contrattazione collettiva eventuali previsioni di miglior favore o trattamenti indennitari.
  • Il trattamento di fine rapporto, quale indennità di licenziamento, viene corrisposta al momento dell’estinzione del rapporto, ma non ha declinazione legale universale e non viene erogata in caso di licenziamento disciplinare.

SPAGNA

  • Disciplina normativa a cui si affianca una contrattazione collettiva che deve in ogni caso rispettare il salario minimo fissato per legge (SMI), anch’esso periodicamente adeguato all’andamento inflattivo.
  • Ruolo centrale della contrattazione collettiva a cui viene demandato il ruolo di prevedere somme indennitarie ulteriori al ricorrere di particolari fattispecie.
  • Non risulta previsto il trattamento di fine rapporto; altresì può essere erogata un’indennità specifica quantificata dalla contrattazione collettiva.

SVEZIA

  • Parallelamente alle fonti normative e contrattuali collettive si assiste all’assenza della fissazione di un salario minimo di derivazione legale e alla conseguente definizione rimessa alla contrattazione collettiva di settore.
  • La contrattazione collettiva, oltre a prevedere la retribuzione, può prevedere anche trattamenti indennitari di ulteriore miglior favore, specie al ricorrere di specifiche condizioni.
  • Resta esclusa la previsione di mensilità aggiuntive e non è prevista una declinazione legale del Trattamento di Fine Rapporto alla cessazione del rapporto.

 Al termine delle suddette comparazioni la Fondazione Studi ha affermato come nel complesso le tutele a fondo economico in Italia non presentino carenze rispetto agli ulteriori ambiti nazionali analizzati sottolineando come la contrattazione collettiva giochi un ruolo fondamentale consentendo di raggiungere un duplice effetto benefico: da un lato permette di individuare la soglia di retribuzione incarnante il concetto di cui all’art. 36 della Costituzione, e dall’altro di farlo coerente con le caratteristiche strutturali di ciascun settore.

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