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Contenzioso tra società e banca. Se c’è l’estinzione della srl, la banca può agire verso gli ex soci

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Contenzioso tra società e banca. Se c’è l’estinzione della srl, la banca può agire verso gli ex soci

venerdì, 14 marzo 2025

La banca può impugnare la sentenza di condanna dei giudici agendo contro i soci, se in pendenza di giudizio la srl ha proceduto all’estinzione.

Questo è quanto ha decretato la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6662 del 13 marzo 2025, in un caso in cui l’istituto di credito era stato condannato a pagare per addebiti illegittimi sul conto corrente e, nel frattempo, la società aveva proceduto alla cancellazione dal registro imprese.

Non serve, peraltro, che i soci abbiano partecipato utilmente alla ripartizione degli utili, possono comunque avere la disponibilità di beni a loro trasferiti che non risultano sul bilancio finale. 

La Cassazione accoglie, dunque, il ricorso promosso dalla banca avverso la decisione dei giudici d’appello che invece avevano dichiarato l’inammissibilità del ricorso, poiché agito contro una srl estinta.

I fatti 

La società aveva richiesto l’accertamento tecnico preventivo per verificare l’esistenza di addebiti ingiustificati nel rapporto di conto corrente con la filiale, al fine di accertare l’ammontare degli addebiti illegittimi per interessi e commissioni non dovute e ridefinire il dare – avere tra le parti.

Con perizia del CTU alla mano, il tribunale condannava l’istituto di credito a versare alla società 223 mila euro per anatocismo, interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e altre spese non specificatamente convenute per iscritto. 

La banca proponeva allora ricorso in appello, mentre la difesa della società presentava in giudizio la visura camerale con cui provava la cancellazione della srl dal registro imprese, avallando la carenza di legittimazione sollevata.

La banca riassumeva il procedimento contro i soci.

I giudici ritenevano inammissibile il ricorso, accogliendo l’eccezione di carenza di legittimazione, poiché, a norma dell’articolo 2495 c.c., i soci di una società a responsabilità limitata estinta per cancellazione dal registro imprese, non rispondono dei residui debiti sociali, se non nella misura in cui abbiano ricevuto un riparto di attivo, in base al bilancio finale di liquidazione. 

La banca non ci sta e propone ricorso in cassazione.

La decisione della Cassazione

La Cassazione, quindi, chiarisce che, con l’estinzione della srl, in pendenza di giudizio, si determina un fenomeno di successione universale sui generis, riconducibile all’articolo 110 cpc., con la conseguenza che la riassunzione o prosecuzione del giudizio dovrà avvenire da parte degli ex soci, quali nuovi titolari della pretesa creditoria.

La censura è, dunque, fondata, in quanto, come più volte deciso dalla Cassazione,  qualora l’estinzione della società di capitali, all’esito della cancellazione dal registro imprese intervenga in pendenza del giudizio di cui la stessa sia parte, l’impugnazione della sentenza resa verso la società deve essere indirizzata, a pena di inammissibilità, nei confronti dei soci succeduti dalla società estinta, in quanto il limite di responsabilità degli stessi di cui all’articolo 2495 c.c. non incide sulla loro legittimazione processuale, ma, al massimo, sull’interesse ad agire dei creditori sociali, interesse che non è escluso dal fatto che i soci non abbiano partecipato utilmente alla divisione finale, potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ai soci.

La parola passa ora ai giudici del rinvio che dovranno ridefinire la questione, tenendo conto delle indicazioni della Corte di Cassazione.

 

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