Per contenere l’aumento dei prezzi dell’energia e del gas naturale dovuti alla guerra in Ucraina, tramite i decreti D.L. n. 4/2022 (Sostegni ter), D.L. n. 17/2022 (decreto Energia) e D.L. n. 21/2022 (decreto Ucraina), il Governo ha previsto in favore delle imprese “energivore” e “non energivore” agevolazioni fiscali nella forma di credito d’imposta.
Con la circolare n. 13 del 13 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate in merito a tale sostegno ha fornito utili precisazioni.
Prima di entrare nel merito del provvedimento di prassi delle Entrate, vediamo in sintesi cosa prevedono le disposizioni normative dei tre decreti:
- l’articolo 15 del D.L. n. 4/2022 (decreto “Sostegni-ter”) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25/2022, concede un contributo straordinario, nella forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore in proporzione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica consumata nel I trimestre 2022;
- l’articolo 4 del D.L. n. 17/2022 (decreto “Energia”), riconosce invece un contributo straordinario, sempre nella forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore in proporzione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica consumata nel II trimestre 2022;
- l’articolo 3 del D. L. n. 21/2022 (decreto “Ucraina”) prevede sempre un credito d'imposta, a favore delle imprese in proporzione alle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica consumata nel II trimestre 2022;
- da ultimo, l’articolo 9 del decreto legge “Ucraina”, concede alle imprese energivore di cedere i crediti d’imposta riconosciuti.
Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione
In merito all’articolo 15 del “Sostegni-ter”, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate, chiarisce l’ambito soggettivo di applicazione della norma, ossia che le imprese “energivore”, per beneficiare del credito d’imposta, oltre a possedere i requisiti di cui all’articolo 3 del decreto del ministro dello sviluppo economico del 21 dicembre 2017, devono essere regolarmente inserite nel relativo elenco tenuto dalla Csea, di cui al comma 1 dell’articolo 6 del medesimo D.M.; inoltre, la media dei costi per kWh della componente energia elettrica, relativi all'ultimo trimestre 2021 (al netto delle imposte e degli eventuali sussidi) deve risultare superiore del 30% rispetto alla media di quelli relativi all'ultimo trimestre del 2019.
Da un punto di vista oggettivo, invece, le Entrate precisano come va determinato il credito d’imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.
Rispetto al credito d’imposta riconosciuto dall’articolo 4 del decreto “Energia”, alle imprese energivore per l’acquisto di energia elettrica consumata nel II trimestre 2022, la circolare puntualizza che il credito d’imposta relativo alla produzione e all’autoconsumo dell’energia elettrica deve essere individuato con riferimento al prezzo convenzionale della stessa, pari alla media, riferita al secondo semestre del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.
Per quanto invece riguarda le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese “energivore” di cui discorre l’articolo 3 del D. L. n. 21/2022, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che per beneficiare del contributo in esame, il prezzo di acquisto della componente energia «calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, deve aver subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Modalità di calcolo del prezzo dell'energia per fruire del tax credit
Il provvedimento offre dettagliate precisazioni anche sulle modalità di calcolo del prezzo dell’energia per fruire del beneficio fiscale, puntualizzando che concorrono al suddetto calcolo i costi della componente energia eventualmente sostenuti in esecuzione di contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.
Sono invece escluse dal calcolo, ad esempio, le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica.
Con riferimento alle imprese non ancora costituite alla data del 1° gennaio 2019, in assenza di dati relativi al parametro iniziale di riferimento normativamente previsto (ossia del costo medio della componente energia elettrica del primo trimestre del 2019, necessario per il raffronto con i costi medi della materia energia relativa al primo trimestre 2022), la circolare sottolinea che il costo medio deve calcolarsi come somma delle seguenti componenti:
- valore medio del Prezzo unico nazionale dell’energia elettrica all’ingrosso (PUN) pari, per il primo trimestre 2019, a 59,46 euro/MWh17;
- valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD) pari, per il primo
trimestre 2019, a 9,80 euro/MWh18, per un importo complessivo pari a 69,26 euro/MWh.
Quindi, se tali imprese riscontrano l’incremento richiesto dalla norma rispetto al suindicato parametro, sono ammesse al beneficio in esame.
Cessione del credito a terzi
Da ultimo, il documento di prassi, con riferimento agli articoli 3 e 9 del decreto “Ucraina”, che regolano la cessione dei crediti d’imposta riconosciuti, rispettivamente, in favore delle imprese “non energivore” ed “energivore”, puntualizza che detti crediti – utilizzabili entro il 31 dicembre 2022 – possono essere ceduti solo per l’intero a terzi soggetti, senza però che possano essere oggetto di successiva cessione, fatta salva la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni, successive alla prima, solo a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione.
Si rammenta inoltre, come previsto dalla norma, che, in caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta oggetto di cessione.
Il contribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante il rilascio del visto di conformità, assieme ai documenti giustificativi delle spese che consentono di beneficiare del credito d’imposta. Il cessionario fruisce del credito d’imposta con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.