La detrazione per spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio può essere trasferita per successione un’unica volta in caso di decesso del beneficiario originario e limitatamente alle quote non fruite da quest’ultimo. Nello specifico, le quote di detrazione per le spese sostenute dal de cuius su un immobile di sua proprietà si trasferiscono all’erede ma in caso di decesso di questo, non vengono ulteriormente trasferite all’erede successivo.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad interpello n. 612 del 20 settembre 2021, con cui ha precisato che il bonus fiscale si trasferisce per successione all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
Infatti, l’articolo 16-bis, c. 8, secondo periodo, del TUIR stabilisce che “in caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”. In sostanza, come già chiarito con la Circolare n. 7/E del 25 giugno 2021, la detrazione compete a chi può disporre dell'immobile a prescindere dalla circostanza che lo abbia adibito a propria abitazione principale.
La condizione della "detenzione materiale e diretta del bene" deve sussistere non solo per l'anno dell'accettazione dell'eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione. Se la detenzione materiale e diretta dell'immobile è esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione è ripartita tra gli stessi in parti uguali.
In caso di vendita o di donazione da parte dell'erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene, le quote residue della detrazione non fruite da questi non si trasferiscono all'acquirente/donatario neanche nell'ipotesi in cui la vendita o la donazione siano effettuate nel medesimo anno di accettazione dell'eredità.
Per analogia, viene chiarito che anche in caso di decesso dell'erede che ha acquisito le quote di detrazione non fruite dal de cuius che aveva sostenuto le spese agevolabili, le quote residue non si trasferiscono al successivo erede.