L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 28/E del 23 aprile 2021, ha confermato che è possibile beneficiare del Superbonus (previsto dall’articolo 119 del DL. 34/2020) anche in caso di interventi su immobili per i quali sono stati ottenuti in passato contributi pubblici per la ricostruzione successiva a eventi sismici. L’agevolazione tuttavia spetta solo con riferimento alle spese eccedenti il contributo concesso.
L’Agenzia delle Entrata richiama la propria risposta n. 61/2019, con la quale aveva ritenuto applicabile, anche con riferimento ai contributi erogati a seguito degli eventi sismici del 2009, il principio della compatibilità tra i contributi per la ricostruzione privata e il sismabonus, sancito dall'Ordinanza n. 60 del 31 luglio 2018, emanata dal Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione degli edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
Tale Ordinanza, in particolare:
- ha definito i “Rapporti tra interventi di ricostruzione privata e benefici fiscali di cui all’articolo 16, comma 1-bis(...) (sisma bonus)”, al fine di “adottare disposizioni atte a disciplinare le ipotesi di concorso tra la percezione dei contributi commissariali per la ricostruzione privata e la richiesta di fruizione dei benefici fiscali di cui al citato articolo 16, comma 1-bis(...)”;
- ha tenuto conto anche di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017), ai sensi del quale «Le detrazioni di cui all’articolo 16, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (...), non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici».
Richiamando poi la propria circolare n.19/E/2020, l’Agenzia delle Entrate conferma che in caso di erogazione di contributi, sovvenzioni etc, tali somme devono essere sottratte interamente dalle spese sostenute prima di calcolare la detrazione spettante proprio in quanto, ai fini dell’agevolazione fiscale, rilevano solo le spese rimaste effettivamente a carico.
Ancora, con l’Ordinanza commissariale n.111 del 2020, è stato stabilito che:
- il Superbonus nonché ogni altra agevolazione fiscale, spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione;
- il Superbonus spetta per le spese sostenute per tutti gli interventi edilizi, ammessi alla predetta detrazione, di riparazione o di ricostruzione in sito disciplinati dalle ordinanze commissariali, nonché per gli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati per i quali si sia resa obbligatoria la ricostruzione in altro sito;
- è possibile redigere un progetto unitario dell’intervento e un unico computo metrico estimativo per le nuove domande presentate per accedere al predetto Superbonus, nonché ai contributi per la ricostruzione post sisma.
L’Agenzia delle Entrate richiama infine la circolare n. 24/E/2020 in materia di Superbonus.
In conclusione, in ordine ai rapporti tra contributi per la ricostruzione e agevolazioni fiscali, queste ultime si applicano:
- a fronte dello stesso intervento, solo con riferimento alle eventuali spese agevolabili eccedenti il contributo concesso;
- nel caso di interventi di riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici già effettuati e finanziati con contributi pubblici, con riferimento alle spese agevolabili sostenute per le opere di ulteriore consolidamento dei medesimi edifici (anche a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione degli stessi, riconducibili ad interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).
Infine, in continuità con la prassi riferita alle agevolazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, anche il Superbonus si applica, nei limiti previsti per ciascun intervento agevolabile, anche alle spese sostenute per le opere di “completamento” dell’intervento “complessivamente” considerato, che, in assenza della predetta correlazione, non sarebbero, invece, agevolabili. A tal fine, si ritiene irrilevante l’eventuale circostanza che il contributo sia erogato con riferimento alle spese sostenute per l’intervento “principale”, mentre restano a carico del contribuente solo le spese per le opere di completamento. E così, ad esempio, se sono erogati contributi per un intervento di consolidamento statico dell’edificio, mentre restano a carico le spese per opere di completamento di tale intervento, è possibile fruire della detrazione anche se le spese si riferiscono a opere di finitura (ad esempio tinteggiatura) che, se non correlate all’intervento principale agevolabile, non godrebbero di alcun beneficio fiscale.