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Società a responsabilità limitata semplificata e impresa sociale secondo il Ministero del lavoro

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Società a responsabilità limitata semplificata e impresa sociale secondo il Ministero del lavoro

venerdì, 21 agosto 2020

Nella nota 14 agosto 2020, n. 8115, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di costituire un’impresa sociale avente forma giuridica di società a responsabilità limitata semplificata (srls) ai sensi dell’art. 2463-bis c.c., beneficiando così del relativo regime agevolato sia con riferimento all’inferiore ammontare del capitale sociale necessario per la sua costituzione sia alla minore onerosità delle spese notarili rispetto ai costi propri della società a responsabilità limitata “ordinaria”.

I chiarimenti

Con la nota n. 8115/2020 in esame, il Ministero del Lavoro esamina la possibilità che un’impresa sociale, definita dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 112/2017, abbia la forma giuridica di responsabilità limitata semplificata ai sensi dell’art. 2463-bis c.c., cosa che le permetterebbe di beneficiare del regime agevolato in riferimento all’inferiore ammontare del capitale sociale e della minore onerosità delle spese notarili rispetto ai costi propri della società a responsabilità limitata “ordinaria”.

L’interesse a costituire tale tipologia di società nasce dal fatto che, la srl semplificata gode di alcuni vantaggi:

  • minore capitale sociale necessario per la sua costituzione;
  • spese notarili inferiori rispetto a quelle dovute nel caso di srl “ordinaria”;
  • atto costitutivo/statuto redatto sulla base del modello standard per atto pubblico e con specifiche clausole inderogabili.

A caratterizzare l’impresa sociale, infatti, non è la forma giuridica che essa assume ma lo svolgimento in via stabile e principale (ovvero in modo che i relativi ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivi, secondo criteri definiti attualmente dal D.M. 24 gennaio 2008) di un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività. Da ciò consegue che la costituenda impresa sociale potrà teoricamente assumere anche la forma giuridica di srl semplificata.

In via generale, la qualifica di impresa sociale può essere acquisita da tutti i tipi di enti privati, inclusi quelli costituiti in forma societaria: non ci sono dunque preclusioni sulla veste civilistica che può essere assunta. L’atto costitutivo della srls deve conformarsi però con il modello standard approvato con decreto interministeriale n. 138/2012, le cui clausole sono inderogabili.

Al riguardo, è stato già ribadito dal Ministero dello Sviluppo Economico (v. nota n. 0404857/2016), che non può essere accolta la domanda di iscrizione nel Registro imprese dell'atto costitutivo di una società a responsabilità limitata semplificata se non redatto in conformità al modello standard, adottato ai sensi del comma 2 dell'art. 2463-bis c.c. ed approvato con il decreto interministeriale n. 138/2012.

La verifica sulla presenza nell’atto costitutivo delle imprese sociali dei contenuti obbligatori previsti dalla legge è effettuata dalla Camera di commercio competente in sede di richiesta di iscrizione all’apposita sezione delle imprese sociali (che ha natura costitutiva ai fini dell’acquisizione della qualifica di impresa sociale).

Uno statuto - si legge nella nota n. 8115/2020 - che si limiti a riprodurre tali contenuti non sarà idoneo a soddisfare quanto richiesto per i contenuti statutari dell’impresa sociale dal D.Lgs. n. 112/2017. La Circolare n. 3657/2013 del MISE, ha offerto tuttavia la soluzione al problema: “l’atto costitutivo e lo statuto delle S.r.l. semplificate ben possono essere integrati dalla volontà negoziale delle parti”; il modulo standard infatti contiene “clausole minime essenziali che, integrate dalla regolamentazione codicistica, consentono il funzionamento della società a responsabilità limitata semplificata costruita su quel modello”.

Il Ministero del Lavoro sottolinea che è del tutto estraneo alla questione che precede il tema delle spese notarili, dalle quali sono esentati i soggetti che ricorrono allo statuto standard; nel caso prospettato, il contenuto di tale statuto non è sufficiente: la necessità di rimodularlo nella direzione richiesta fa prevedere che siano inapplicabili le disposizioni in materia di onorari professionali. 

Ne deriva pertanto che un’impresa sociale potrebbe teoricamente assumere anche la forma giuridica di una srl semplificata, ma è comunque opportuno che l’atto costitutivo sia da un lato conforme allo specifico modello standard adottato con D.M. n. 138/2012 e dall’altro sia integrato con i contenuti obbligatori previsti dal D.Lgs. n. 112/2017.

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