La Risposta n. 188 ha come oggetto il corretto trattamento dei contributi europei erogati nell'ambito del Programma "Orizzonte 2020) ai fini Iva ed ai fini delle imposte dirette.
Non entrando nello specifico dell'interpello, presentato da un Consorzio sottoposto a sia a vigilanza ministeriale che della Corte dei Conti, l'amministrazione finanziaria ha chiarito quale sia il corretto trattamento ai fini delle imposte dirette ed indirette dei contributi europei ricevuti.
Imposta sul valore aggiunto
Secondo la Corte di Giustizia, "... una prestazione di servizi è effettuata a titolo oneroso, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, e configura, pertanto, un'operazione imponibile, soltanto quando tra l'autore di tale prestazione e il beneficiario intercorra un rapporto giuridico nell'ambito del quale avvenga uno scambio di prestazioni sinallagmatiche, nel quale il compenso ricevuto dall'autore di tale prestazione costituisca il controvalore effettivo del servizio fornito al beneficiario. ... ciò si verifica quando esiste un nesso diretto fra il servizio fornito dal prestatore e il controvalore ricevuto, ove le somme versate costituiscono un corrispettivo effettivo di un servizio individualizzabile fornito nell'ambito di un siffatto rapporto giuridico".
In linea con le disposizioni europee, l'Agenzia delle Entrate ha più volte chiarito che un contributo assume rilevanza ai fini IVA se erogato a fronte di un obbligo di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive.
In mancanca di tali presupposti, quindi, il contributo è considerato una mera movimentazione di denaro escluso dall'ambito di applicazione Iva ex art. 2, comme 3, lettera a) del Dpr 633/72. Attenzione che "in conformità ai principi generali dell'IVA, l'Istante può detrarre l'IVA relativa agli acquisti di beni o servizi se e nella misura in cui, i predetti acquisti riguardino l'effettuazione di operazioni imponibili o assimilate a queste ultime ai fini della detrazione".
Imposte dirette
Il trattamento fiscale dei contributi europei ricevuti si modifica a seconda della finalità per cui gli stessi vengono erogati. I contributi possono essere iscritti:
- in conto esercizio, se erogati ad integrazione di ricavi o riduzione di costi e oneri di gestione (art. 85 Tuir): si rilevano per competenza nell'esercizio in cui sorge il diritto a percepirli;
- in conto capitale, se finalizzati ad incrementare i mezzi patrimoniali dell'impresa, senza che la loro erogazione sia collegata all'onere di effettuare uno specifico investimento (art. 88 Tuir): sono sopravvenienza attive che costituiscono reddito nell'esercizio in cui sono incassati e in quote costanti ma non oltre il quarto;
- in conto impianto per la realizzazione di investimenti duraturi (stanziati in diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto del cespite a cui si riferiscono)