Con Risposta a interpello 12 maggio 2020, n. 128, l’Agenzia delle Entrate afferma che nel caso di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata - c.d. Rottamazione-ter di cui all’art. 3 D.L. n. 119/2018 -, il versamento della prima rata prevista per l’adesione alla procedura agevolata blocca tutte le procedure esecutive, ivi compresa quella di pignoramento presso terzi
L’interpello
Si premette che nella fattispecie, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva pignorato, attivando due distinte procedure di pignoramento presso terzi, i crediti vantati dal debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato, il quale nell’ambito di entrambe le procedure rendeva una dichiarazione positiva, precisando altresì che i propri crediti non erano immediatamente esigibili essendo dovuti a scadenze future contrattualmente pattuite.
L’art. 72-bis D.P.R. n. 602/1973, sul pignoramento presso terzi, riconosce all’Agente della Riscossione la facoltà di sostituire la citazione in giudizio del terzo con l’ordine al medesimo di pagare direttamente nelle sue mani, la somma relativa al credito intimato, senza che nella procedura sia richiesto l’intervento del giudice dell’esecuzione.
Nel caso dell’interpello in oggetto, invece, è stato necessario l’intervento del giudice dell’esecuzione che, con apposita ordinanza, ha assegnato i crediti pignorati all’Agenzia Entrate-Riscossione in qualità di creditore procedente.
Successivamente al pignoramento, ma prima che i crediti pignorati fossero esigibili, il debitore ha presentato istanza di definizione agevolata ex art. 3 D.L. n. 119/2018 in relazione ai debiti oggetto dell’esecuzione forzata, provvedendo anche al pagamento della prima e della seconda rata dell’importo dovuto per la definizione.
Nella risposta n. 128/2020, le Entrate affermano che il pignoramento presso terzi si estingue se il debitore pignorato ha aderito alla definizione agevolata della “rottamazione-ter”, anche nel caso in cui l’istanza sia stata presentata dopo il provvedimento del giudice che assegna le somme al creditore procedente, poiché l’ordinanza di assegnazione delle somme non ha natura satisfattiva essendo sottoposta alla condizione sospensiva che il terzo paghi.
L’Agenzia ha concluso quindi che dalla presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, le procedure di pignoramento presso terzi precedentemente avviate non potevano proseguire e con il pagamento della prima rata dovuta a titolo di definizione le medesime si sono estinte, con conseguente svincolo delle somme dovute dal terzo pignorato, che possono rientrare, al loro pagamento, nella piena disponibilità del contribuente.
Tale lettura è conforme a quanto già chiarito dall’Amministrazione nel corso di Telefisco 2019, nel senso che per effetto della dichiarazione di adesione, anche le procedure di pignoramento presso terzi non possono proseguire.