L’INPS, con messaggio n.1118 del 12 marzo 2020, ha fornito indicazioni in merito alla modalita’ di presentazione della domanda per la cassa integrazione ordinaria e l’assegno ordinario con le nuove causali “Covid-19 d. l. n. 9/2020” e “Covid-19 interruzione CIGS - d. l. n. 9/2020”.
L’Istituto, considerata l’emergenza epidemiologia e tenuto conto della portata degli ultimi DPCM n.8 e n.9 del marzo 2020 ai fini del contenimento del contagio, ha affermato di continuare a monitorare gli sviluppi normativi sul tema indi per cui si riserva di rilasciare nuove ed ulteriori istruzioni che amplino, integrino o modifichino quelle fornite con il presente messaggio.
Le domande di cassa integrazione e di assegno ordinariopossono essere presentate dai datori di lavoro, con la nuova causale denominata “COVID-19 d. l. n. 9/2020”, esclusivamente nei seguenti casi:
- se l’interruzione o riduzione dell’attività lavorativa interessa unità produttive/plessi organizzativi site nei Comuni elencati nell’allegato 1;
- se l’interruzione o riduzione dell’attività lavorativa interessa unità produttive/plessi organizzativi collocate al di fuori dei Comuni presenti nell’allegato 1, con riferimento ai soli lavoratori residenti o domiciliati nei predetti Comuni, impossibilitati a prestare l’attività lavorativa stessa.
L’INPS ha chiarito le modalita’ per presentare la domanda: accedere alle prestazioni di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario disponibile nel portale INPS www.inps.it nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti. La domanda è altresì disponibile nel portale “Servizi per le aziende ed i consulenti”, con le consuete modalità.E’ possibile utilizzare l’apposita causale denominata “COVID-19 d. l. n. 9/2020”.
Per quanto concerne la prestazione di assegno ordinario, congiuntamente alla domanda deve essere obbligatoriamente presentata la dichiarazione di responsabilità di cui all’allegato 1 del presente messaggio, in sostituzione della scheda causale.
Il datore di lavoro deve dichiarare, a seconda della prestazione richiesta, quanto segue:
- che l’unità produttiva per la quale è presentata l’istanza è attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed è ubicata nei territori dei comuni di cui all’allegato 1 del DPCM del 1 marzo 2020 (sia in caso di domanda di CIGO che di assegno ordinario);
- che i lavoratori per i quali si richiede l’integrazione salariale sono in forza all’azienda alla data del 23 febbraio 2020;
- che i lavoratori per i quali si richiede l’integrazione salariale svolgono l’attività lavorativa nel plesso, specificato nel punto precedente (solo in caso di domanda di assegno ordinario).
- che i lavoratori per i quali si richiede l’integrazione salariale hanno comunicato di essere residenti/domiciliati all’interno dei comuni di cui all’allegato 1 del DPCM del 1 marzo 2020 (sia in caso di domanda di CIGO che di assegno ordinario).
Le istanze di accesso alla cassa integrazione ordinaria e all’assegno ordinario devono essere presentate alla Struttura INPS territorialmente competente in relazione all’ubicazione dell’unità produttiva, esclusivamente in via telematica, entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa (art. 13, comma. 1, D.L. 9/2020).