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COVID-19: Cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario INPS

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COVID-19: Cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario INPS

venerdì, 13 marzo 2020

L’INPS, con messaggio n.1118 del 12 marzo 2020, ha fornito indicazioni in merito alla modalita’ di presentazione della domanda per la cassa integrazione ordinaria e l’assegno ordinario con le nuove causali “Covid-19 d. l. n. 9/2020” e “Covid-19 interruzione CIGS - d. l. n. 9/2020”.

L’Istituto, considerata l’emergenza epidemiologia e tenuto conto della portata degli ultimi DPCM n.8 e n.9 del marzo 2020 ai fini del contenimento del contagio, ha affermato di continuare a monitorare gli sviluppi normativi sul tema indi per cui si riserva di rilasciare nuove ed ulteriori istruzioni che amplino, integrino o modifichino quelle fornite con il presente messaggio.

Le domande di cassa integrazione e di assegno ordinariopossono essere presentate dai datori di lavoro, con la nuova causale denominata “COVID-19 d. l. n. 9/2020”, esclusivamente nei seguenti casi:

  • se l’interruzione o riduzione dell’attività lavorativa interessa unità produttive/plessi organizzativi site nei Comuni elencati nell’allegato 1;
  • se l’interruzione o riduzione dell’attività lavorativa interessa unità produttive/plessi organizzativi collocate al di fuori dei Comuni presenti nell’allegato 1, con riferimento ai soli lavoratori residenti o domiciliati nei predetti Comuni, impossibilitati a prestare l’attività lavorativa stessa.

L’INPS ha chiarito le modalita’ per presentare la domanda:  accedere alle prestazioni di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario disponibile nel portale INPS www.inps.it nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti. La domanda è altresì disponibile nel portale “Servizi per le aziende ed i consulenti”, con le consuete modalità.E’ possibile utilizzare l’apposita causale denominata “COVID-19 d. l. n. 9/2020”.

Per quanto concerne la prestazione di assegno ordinario, congiuntamente alla domanda deve essere obbligatoriamente presentata la dichiarazione di responsabilità di cui all’allegato 1 del presente messaggio, in sostituzione della scheda causale.

Il  datore di lavoro deve dichiarare, a seconda della prestazione richiesta, quanto segue:

  • che l’unità produttiva per la quale è presentata l’istanza è attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed è ubicata nei territori dei comuni di cui all’allegato 1 del DPCM del 1 marzo 2020 (sia in caso di domanda di CIGO che di assegno ordinario);
  • che i lavoratori per i quali si richiede l’integrazione salariale sono in forza all’azienda alla data del 23 febbraio 2020;
  • che i lavoratori per i quali si richiede l’integrazione salariale svolgono l’attività lavorativa nel plesso, specificato nel punto precedente (solo in caso di domanda di assegno ordinario).
  • che i lavoratori per i quali si richiede l’integrazione salariale hanno comunicato di essere residenti/domiciliati all’interno dei comuni di cui all’allegato 1 del DPCM del 1 marzo 2020 (sia in caso di domanda di CIGO che di assegno ordinario).

Le istanze di accesso alla cassa integrazione ordinaria e all’assegno ordinario devono essere presentate alla Struttura INPS territorialmente competente in relazione all’ubicazione dell’unità produttiva, esclusivamente in via telematica, entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa (art. 13, comma. 1, D.L. 9/2020).

 

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