Conservazione di copia della fattura tax free shopping in caso sia stato emesso contestualmente al rilascio della fattura un documento commerciale: per evitare infatti la duplicazione dell’imposta, la posizione espressa dall’Agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n. 13/E pubblicata il 24 gennaio 2020 richiede inoltre l’annotazione sulla copia della fattura stessa l riferimento del documento commerciale tenendone altresì memoria in un apposito registro. L’operatore istante era interessato a conoscere gli adempimenti necessari per registrare i corrispettivi e liquidare l’IVA in relazione alle cessioni tax free realizzate ai sensi dell’articolo 38-quater del D.P.R. n. 633 del 1972. Le modalità di documentazione delle vendite solitamente adottate sono caratterizzate dalla obbligatoria emissione di una fattura tax free, da veicolarsi tramite il sistema OTELLO dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli che provvede poi a mettere a disposizione i dati all’Agenzia delle entrate, seguita o meno dal rilascio di uno scontrino fiscale ovvero, con decorrenza dal 1° luglio 2019 per gli operatori con volume d’affari dichiarato nel 2018 superiore a 400.000 euro e dal 1° gennaio 2020 per tutti gli operatori salvo le esclusioni di cui al decreto del 10 maggio 2019, dal documento commerciale i cui dati sono memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente alle Entrate. Proprio l’emissione di uno scontrino elettronico può determinare delle criticità per gli operatori: la trasmissione delle informazioni di vendita documentate può infatti generare una potenziale duplicazione di imposta, sia ai fini IVA che ai fini delle imposte dirette, in quanto per la stessa operazione vengono inviati alle Entrate sia il dato contenuto nella fattura tax free che quello registrato nello scontrino elettronico. Nel ricordare come il non assoggettamento ad imposta della cessione a favore di consumatore non residente è subordinato esclusivamente alla emissione di una fattura tax free, l’Agenzia delle entrate con la risposta in commento ha precisato che non occorre pertanto procedere in questi casi alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, non essendo quindi necessario emettere un documento commerciale.