Assunzioni obbligatorie: tra i soggetti beneficiari rientrano anche i testimoni di giustizia. Costoro (legge n. 6/2018) possono accedere a un programma di assunzione in una pubblica Amministrazione, con qualifica e con funzioni corrispondenti al titolo di studio e alle professionalità possedute.
Le assunzioni sono fatte per chiamata diretta nominativa, nell’ambito dei rapporti di lavoro contrattualizzati, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, con diritto al collocamento con precedenza.
Al programma di assunzione possono accedere anche i testimoni di giustizia non più sottoposti allo speciale programma di protezione e alle speciali misure di protezione. Essi rientrano tra i riservatari dell’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999 e anche tra le categorie equiparate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
Per il coniuge e i figli ovvero, in subordine, per i fratelli dei testimoni di giustizia, stabilmente conviventi, a carico e ammessi alle speciali misure di protezione, è consentita l’assunzione esclusivamente in via sostitutiva dell’avente diritto a titolo principale, quando costui non ha esercitato il diritto al collocamento obbligatorio. Pertanto, i testimoni di giustizia rientrano tra i riservatari dell’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999 ma anche tra le categorie equiparate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.