Pubblicate dall’INPS le nuove misure dell’indennità di maternità riconosciute a colf, badanti, baby sitter per l’anno 2019. Hanno l’aumento dell’1,1% rispetto ai valori dello scorso anno. In tema di maternità le lavoratrici domestiche hanno alcune caratteristiche che le differenziano da tutte le altre lavoratrici dipendenti: a) una riguarda la misura dell’assegno che è determinata in misura fissa; b) l’altra riguarda l’aspetto contributivo.
Incominciamo il discorso dai contributi. Per poter ricevere l’indennità le lavoratrici devono avere versato un certo numero di contributi, condizione che invece non è richiesta alle altre lavoratrici.
- Occorre avere 52 contributi settimanali nei 24 mesi precedenti l’inizio dell’astensione obbligatoria del lavoro.
- Se è più favorevole, bastano 26 contributi settimanali nei 12 mesi precedenti.
- Nel calcolo dell’anzianità si tiene conto anche di eventuali contributi versati all’INPS per attività diverse da quella di colf e badante svolte durante i periodi indicati.
Le interessate hanno diritto all’indennità per il congedo obbligatorio e per quello facoltativo.
Per la maternità normale l’assenza va da due mesi prima a tre mesi dopo il parto tenendo conto anche dell’eventuale periodo che passa tra data presunta e data effettiva.
Si può chiedere la maternità flessibile:
- un mese prima e quattro mesi dopo il parto;
- cinque mesi dopo il parto.
Ma in questi casi occorre l’autorizzazione da parte del medico Asl o di famiglia che attesti l’inesistenza di rischi lavorativi sulla salute di mamma e bebè.
Ecco le misure dell’assegno orario in tabella.
| Paga effettiva oraria | Indennità oraria |
| Rapporti inferiori a 25 ore settimanali | |
| Fino a 8,06 euro | 5,70 euro |
| Oltre, fino a 9,81 euro | 6,45 euro |
| Da 9,82 euro | 7,85 euro |
| Rapporti di almeno 25 ore settimanali | |
| Qualsiasi | 4,15 euro |