La locazione dell’immobile da parte della holding alle proprie controllate costituisce un’interferenza nella gestione di queste ultime che deve essere considerata un’attività economica idonea, in via di principio, a legittimare l’esercizio della detrazione dell’IVA assolta sulle spese collegate all’acquisto delle partecipazioni. Ai fini, in particolare, della detrazione, è richiesto che la locazione immobiliare abbia carattere stabile e che sia imponibile. Se, invece, la holding non partecipa alla gestione di tutte le controllate, la detrazione è ammessa in proporzione alle spese riferibili all’attività economica, da determinare in base a criteri oggettivi.
Con questa conclusione, contenuta nella sentenza di cui alla causa C-320/17 del 5 luglio 2018, la Corte di giustizia è ritornata a pronunciarsi sulla detraibilità dell’IVA relativa alle spese sostenute dalle holding per l’acquisto di partecipazioni nelle proprie controllate, specificando che anche la locazione di un immobile a favore di queste ultime costituisce un’interferenza nella loro gestione, idonea in via di principio ad attribuire la soggettività passiva IVA alle holding, ex art. 9, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza comunitaria, il mero acquisto e la mera detenzione di partecipazioni non dà luogo ad un’attività economica ai fini IVA, in quanto la semplice assunzione di partecipazioni in altre imprese non costituisce, come invece richiede il citato art. 9, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE, “sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti avente carattere di stabilità”, perché la riscossione di un eventuale dividendo discende dalla mera titolarità delle partecipazioni.
Questa conclusione è derogata quando la partecipazione è accompagnata da un’interferenza, diretta o indiretta, nella gestione delle controllate, che – secondo le indicazioni sinora fornite dalla Corte – deve manifestarsi attraverso l’effettuazione di operazioni soggette a IVA, quali la prestazione di servizi amministrativi, contabili, finanziari, commerciali, informatici e tecnici.
Con la sentenza in commento, è stato affermato che anche la locazione di un immobile a favore delle controllate realizza l’interferenza richiesta ai fini dell’attribuzione della soggettività IVA alla holding, a condizione che tale attività sia stabile e imponibile.
In tale ipotesi, la detrazione dell’imposta assolta in sede di acquisto delle partecipazioni è integralmente detraibile, siccome le spese in questione rientrano tra le “spese generali” della holding e, quindi, sono elementi costitutivi del prezzo dei beni/servizi venduti dalla società.
La detrazione è, invece, ammessa in parte se le spese sostenute si riferiscono anche a partecipazioni in controllate verso le quali la holding non esercita alcuna interferenza, non prestando ad esse nessun tipo di servizio imponibile. In questa differente ipotesi, la Corte ha stabilito che la detrazione spetta in proporzione alle spese relative all’attività economica, da individuare oggettivamente, cioè in base al criterio previsto, nella legislazione italiana, dall’art. 19, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972.