Art. 21.
(Norme transitorie per gli enti locali)
1. In sede di prima applicazione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 recano norme transitorie per gli enti locali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) nel processo di attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, al finanziamento delle ulteriori funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa dello Stato o delle regioni, nonche` agli oneri derivanti dall'eventuale ridefinizione dei contenuti delle funzioni svolte…
Normativa
Fisco, Società, crisi_impresa, Codici e leggi complementari