1. All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:
1) il coniuge;
2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; (1)
3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; (1)
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
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(1) N. Redaz. - Numero sostituito dall'art. 64 del D.Lgs. 28.12.2013, n. 154, in vigore dal 07.02.2014.
Formulazione…
Normativa
Lavoro, Società, crisi_impresa, Condominio, Codici e leggi complementari