La fattispecie
Nel caso in esame, un cittadino italiano residente fiscale in Svizzera presso un immobile che detiene in locazione, e iscritto all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), ha eseguito nel 2025 lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia e risanamento conservativo su un’abitazione di proprietà situata in Italia, ove si reca periodicamente per motivi vari (soggiorni personali, vacanze, adempimenti amministrativi e fiscali, ecc.).
Il contribuente dopo aver svolto i descritti lavori ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se, per le spese sostenute, sulla scorta delle modifiche apportate dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025) all'art. 16, comma 1, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, potesse beneficiare della detrazione IRPEF del 50% prevista per le abitazioni principali, o se dovesse invece applicare l’aliquota “ordinaria” del 36%.
Come si nota, l’interpello mira a verificare se la condizione di residenza all’estero e l’utilizzo non continuativo dell’abitazione possano comunque consentire l’accesso alla misura maggiorata della detrazione (50% invece del 36%).
Profili normativi
Per meglio comprendere i termini della questione, è utile riguardare i tratti essenziali del quadro normativo di riferimento, effettuando in primo luogo l’esegesi dell’art. 16-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), che contiene la disciplina delle detrazioni IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Tale disposizione (rubricata “Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici”), prevede in paticolare la detrazione dall'IRPEF, ripartita in 10 quote annuali di pari importo, delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio ivi elencati realizzati su parti comuni di edifici residenziali di cui all'art. 1117 ...