Quali sono i licenziamenti individuali che sono “bloccati”?
Ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l’art. 3 della l. 604/1966 richiede:
a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso;
b) la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali - insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purchè effettivi e non simulati - diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività;
c) l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore.
Dunque, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo costituisce l'estrema ratio a fronte di una situazione produttivo organizzativa che nella sua oggettività non consente l'ulteriore impiego del lavoratore. Si deve trattare di una situazione avente carattere non contingente e tale da imporre una effettiva riduzione dei costi del personale e/o esigere una riorganizzazione aziendale.
A causa del Covid-19, l’art. 8, comma 9, della l. 69/2021, c.d. Decreto Sostegni, stabilisce che viene preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’art. 3 della l. 15 luglio 1966 n. 604, fino al 30 giugno 2021.
Inoltre, il comma 9 dell’articolo in esame ribadisce che, fino al 30 giugno 2021, restano sospese anche le procedure in corso di cui all’art. 7 ...