Premessa
La necessità di tenere distinte le ipotesi in cui si possa riconoscere la legittimazione processuale dell’amministratore di condominio, anziché ritenere necessaria la partecipazione di tutti i condomini nel giudizio, è un tema ricorrente nelle controversie condominiali, e ciò si spiega in ragione della difficoltà che gli interpreti incontrano nel calare nel caso concreto le indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità.
L’ordinanza in commento si aggiunge, dunque, nel più ampio quadro tratteggiato dalla giurisprudenza di legittimità sul tema (si vedano anche Corte di Cassazione, ordinanza del 18 settembre 2020, n. 19566, e ordinanza del 21 febbraio 2020, n. 4697; su questa rivista, rispettivamente, “I poteri e la legittimazione dell’amministratore del condominio secondo la prospettiva della giurisprudenza di legittimità” e “La legittimazione processuale dei condomini: quando la rappresentanza dell’amministratore non è sufficiente”).
La fonte legislativa della legittimazione processuale dell’amministratore di condominio.
La Corte di Cassazione ribadisce che l'amministratore di condominio vanta una legittimazione passiva a resistere nei giudizi promossi dai condomini per l'annullamento delle delibere assembleari, ove queste non attengono a diritti sulle cose comuni.
La fonte di tale legittimazione passiva deve essere ravvisata negli artt. 1130, n. 1, e 1131 c.c., che, peraltro, consentono la facoltà di gravare la decisione del giudice, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea.
Parimenti, spetta all’amministratore di condominio la legittimazione processuale passiva – senza alcuna necessità di autorizzazione dell'assemblea a costituirsi nel giudizio - in relazione alla controversia relativa alla domanda di risarcimento dei danni che siano derivati al singolo condomino, o a terzi, per difetto di manutenzione di un bene condominiale, essendo l'amministratore comunque tenuto a provvedere alla conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, ai sensi dell'art. 1130, n. 4, c.c.