Reperibilita’ speciale, orario di lavoro e trattamento economico
La sentenza del Trib. Milano n. 131 del 2020 pone la propria attenzione sulla “reperibilità speciale”– con particolare riguardo ai dipendenti con mansioni di guardiano di diga. L’art. 15 del Regolamento Dighe, emanato nel 1959 (Decreto Presidente Repubblica n. 1363) e tuttora vigente, prevede che le dighe siano “costantemente presidiate con personale adatto che risieda nelle immediate vicinanze in apposita casa di guardia”. Le mansioni di vigilanza sono svolte dal personale nell’orario di lavoro giornaliero, terminato il quale, anche nelle condizioni di “normale esercizio” della diga (quando non è supponibili il superamento della quota massima di serbatoio) al personale viene chiesto di rimanere –con modalità di “reperibilità speciale”- nella casa di guardia presso la diga senza svolgere ulteriori mansioni. Il personale è presente nelle ore serali, notturne e nei giorni festivi.
Il Tribunale di Milano è stato chiamato a definire la valenza del servizio di reperibilità speciale considerandola in relazione all’orario di lavoro e al trattamento economico ad essa applicabile.
Al fine di comprenderne pienamente il suo valore è opportuno preliminarmente precisare cosa debba intendersi per orario di lavoro.
Con il d.lgs. 66/2003, che ha attuato le prescrizioni della Direttiva 93/104/CE in materia di orario di lavoro, sono state poste alcune regole volte a regolamentare in modo uniforme, su tutto il territorio nazionale e nel pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi alla organizzazione dell’orario di lavoro.
L'art. 1 del d.lgs. 66/2003 ha stabilito che costituisce orario di lavoro "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni". Occorrerà, dunque, operare una ...