 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
Home
Articoli
Mobbing, risarcimento del danno non patrimoniale e ferie

Articolo

Lavoro

Mobbing, risarcimento del danno non patrimoniale e ferie

mercoledì, 06 novembre 2019

L’ordinanza della Cass. civ., sez. lav., 9 ottobre 2019, n. 25351, accertando che l’azienda ha compiuto comportamenti mobbizzanti nei confronti del lavoratore, individuandoli in sanzioni disciplinari immotivate, dequalificazione e due licenziamenti dichiarati illegittimi, ha condannato l’azienda al risarcimento del danno, al risarcimento del danno non patrimoniale e calcolato il monte ferie con coefficiente 1 e non 1,2.

Mobbing

La presente ordinanza della Cass. civ., n. 25351 del 2019 rientra nella diffusa elaborazione giurisprudenziale del fenomeno mobbing, che comporta, per il datore di lavoro, numerosi profili di responsabilità giuridica, non solo quando egli è l’autore materiale delle vessazioni, ma anche nel caso in cui tolleri fenomeni di “mobbizzazione” da parte di altri dipendenti. Gli effetti delle condotte di mobbing può assumere, come nel caso in esame, rilevanza civilistica risarcitoria alla stregua dell’art. 2087 c.c., il quale statuisce che il datore di lavoro è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Il mobbing, in tale prospettiva, configura un fenomeno potenzialmente idoneo a realizzare l’integrale e quasi perfetta violazione di tale disposizione.

Come osservato dalla Corte Costituzionale nella Sent. n. 359/2003, pur nell’attuale assenza nel nostro ordinamento giuridico di una disciplina a livello di normazione primaria avente ad oggetto specifico il mobbing, i giudici sono stati chiamati più volte a pronunciarsi in controversie in cui tale fenomeno entrava a volte come fonte della pretesa al risarcimento del danno biologico — per patologie, soprattutto psichiche, che si affermavano causate da comportamenti vessatori e persecutori subiti nell’ambiente di lavoro da parte del datore di lavoro o di uno o più colleghi — a volte come elemento di valutazione di atti risolutivi del rapporto di lavoro, la cui qualificazione si faceva dipendere dall’accertamento di determinate condotte integranti il fenomeno in questione. La giurisprudenza ha, prevalentemente, ricondotto le concrete fattispecie di mobbing nella previsione dell’art. 2087 c.c. che, sotto la rubrica «tutela delle condizioni di lavoro», contiene il precetto secondo cui «l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure ... ...

  • Se sei già registrato o abbonato effettua il login
  • Se vuoi abbonarti, scopri tutte le offerte.
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati